| Autore |
Topic  |
|
|
CONSELVE
169 Posts |
Scritto - 27/05/2009 : 09:30:55
|
Nel questionario del BP 2009, approvato con deliberazione della Corte Conti Sez. Autonomie n. 6/scriptUT al punto 6.1 la Corte pone il seguente quesito: quale annualità l’Ente ha considerato come riferimento per ridurre la spesa? Da un'interpretazione dell'ANCI (che ho trovato su una newsletter di Maggioli Editore ma non sul sito dell'ANCI)sarebbe lasciata ampia autonomia alle amministrazioni in riferimento sia al quantum che, soprattutto, all'anno base da prendere a riferimento per verificare il risparmio dio spesa. Siccome sino al giorno prima di tale deliberazione (e quindi anche in sede di approvazione del bilancio) la spesa di riferimento è stata da noi considerata (come disposto dalla Corte Conti Veneto, visto che il mio ente è in Veneto) quella dell'anno 2008 (anno precedente) per noi molto sfavorevole, è possibile ora modificare (lasciando poi sempre quello) l'anno da considerare a riferimento prendendo il 2004 come sostenuto da altre Corti dei Conti? E se si, con quale provvedimento sarebbe opportuno farlo (delibera di Giunta o Consiglio)? Grazie ancora Stefano |
STEFANO |
|
|
CONSELVE
169 Posts |
Scritto - 04/06/2009 : 18:04:20
|
| Nessuno di voi si trova nella situazione sopra descritta? |
STEFANO |
 |
|
|
bitetto
248 Posts |
Scritto - 04/06/2009 : 18:19:17
|
Il problema, ritengo, non è che nessuno si trovi in una situazione o nell'altra. E' che le disposizioni (e le interpretazioni - anche della Corte) non sono chiare. Si potrebbe propendere per la soluzione più vantaggiosa per ogni ente, salvo poi incorrere nelle reprimende della sezionale regionale di controllo. Ora il mio parere e' che con le linee guida per il BP 2009 della Corte in effetti sia possibile fare riferimento al 2004 quale anno di partenza per la riduzione delle spese
A. Albanese |
 |
|
|
PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 05/06/2009 : 09:14:36
|
| Concordo con Bitetto per l'anno 2004 . |
Paolo |
 |
|
|
antonello
120 Posts |
Scritto - 05/06/2009 : 10:24:58
|
Premesso che non esiste una normativa chiara a riguardo, pare consolidato( vedi ultime finanziarie ma anche alcune Delibere della Corte Conti) che nell'anno 2009 devo avere una spesa di personale non superiore a quella dell'ultimo anno (2008). Un saluto
|
 |
|
|
bitetto
248 Posts |
Scritto - 05/06/2009 : 12:10:57
|
La novità delle linee guida è proprio questa. Il superamento delle interpretazioni date da alcune (quasi tutte) le sezioni regionali di controllo che riferivano la riduzione delle spese alla spesa impegnata l'anno precedente.
A. Albanese
|
 |
|
|
CONSELVE
169 Posts |
Scritto - 05/06/2009 : 12:18:09
|
Intanto vi ringrazio per le vostre considerazioni. Quello che volevo sapere è: - avendo, negli atti propedeutici al bilancio (es. fabbisogno triennale personale) e nella R.P.P. 2009-2011, fatto sempre il confronto con l'anno precedente, posso ora (con delibera ad hoc di Giunta? di Consiglio? Nella prima variazione utile?) disporre che l'anno da prendere a riferimento è il 2004 e non più il 2008? Grazie ancora |
STEFANO |
 |
|
|
bitetto
248 Posts |
Scritto - 05/06/2009 : 13:58:38
|
Le questioni attinenti alla organizzazione degli enti sono di competenza della Giunta comunale. Ora se i relativi atti (es. programmazione del fabbisogno)hanno esplicitamente fatto riferimento per la riduzione delle spese del personale all'anno precedente e vi sia l'intenzione di "profittare" dell'apertura manifestata con le linee guida, a mio giudizio con variazione al medesimo atto (e quindi con delibera di G. M.) può ora farsi riferimento all'anno 2004.
Saluti
A. Albanese |
 |
|
|
PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 05/06/2009 : 14:35:51
|
Secondo la Sezione autonomie della Corte dei conti il referto sul bilancio di previsione 2009 dei revisori dei conti degli enti locali non dovrà dimostrare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sul totale delle spese correnti.
I questionari allegati alla delibera 6/2009 della Sezione autonomie della Corte dei conti, dunque, non hanno tenuto in considerazione il comma 5 dell'articolo 76 della legge 133/2008, norma che, come noto, prevede la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sul totale di quelle correnti. Gli allegati alla delibera non contengono domande riferite al citato obiettivo di riduzione della spesa relativa al personale.
Come è noto, alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Veneto e Lombardia, in particolare) hanno sostenuto che l'articolo 76, comma 5, della legge 133/2008 sarebbe già vigente, anche nelle more dell'emanazione del Dpcm che dovrebbe attuarlo. Di segno differente, invece, sono le posizioni del Ministero dell'economia e di parte della dottrina.
La Sezione autonomie, comunque, non chiede agli organi di revisione di verificare la sussistenza di tale adempimento. Indirettamente, dunque, gli enti locali sono esentati dal dimostrare – per ora – l'effettiva diminuzione dell'incidenza, dovendo unicamente dar conto di aver ridotto il tetto della spesa, in applicazione della regola della progressiva diminuzione prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, per gli enti soggetti al patto. Gli enti non soggetti, come sempre, debbono dimostrare che la spesa di personale risulti inferiore a quella del 2004.
Rilevante, invece, è la circostanza che i questionari chiedano a comuni e province se sia stata o meno ridotta la spesa per la contrattazione integrativa. Il quesito, ovviamente, non implica che tale spesa debba obbligatoriamente essere ridotta, non essendovi alcuna disposizione di legge che lo imponga.
I questionari, però, sono l'ulteriore conferma che le disposizioni di cui agli articoli 67 e 76, comma 5, della legge 133/2008 abbiano introdotto negli enti locali il principio secondo il quale ai fini del contenimento della spesa di personale sia possibile intervenire con misure ulteriori e diverse da quelle concernenti la gestione del turn-over. Laddove, infatti, i tetti alle assunzioni non siano sufficienti ad assicurare la riduzione della spesa, analogamente a quanto prevede la legge per i fondi contrattuali delle amministrazioni statali, non si può non agire anche per ridurre gli oneri della contrattazione decentrata a partire, ovviamente, dalla riduzione delle spese relative al fondo variabile
|
Paolo |
 |
|
|
Gianluca Bertagna
300 Posts |
Scritto - 06/06/2009 : 08:40:15
|
Sinceramente il fatto di cambiare l'anno di riferimento per le spese di personale a seconda di come fa "più comodo" mi sembra un comportamento non molto razionale. Da sempre non vi è mai stata la certezza di quale anno fosse da prendere a riferimento. Ora solo perchè la Corte dei conti lo chiede non vuol dire che prima vi fosse un anno definitivo e non credo che tale "apertura" permetta di cambiare la scelta fatta in passato. Si verrebbe a perdere sicuramente ogni atteggiamento di "virtuosità" dell'ente che semplicemente oggi non fa altro che spostare ad un altro anno il parametro di riferimento.
Cmq credo che nel giro di qualche anno si e no ci chiederanno ancora questa storia delle spese di personale... D'altronde è dal D.lgs. 267/2000 che avremmo dovuto ridurle...
|
 |
|
|
CONSELVE
169 Posts |
Scritto - 08/06/2009 : 08:45:19
|
Il fatto non è che si vuole cambiare anno a seconda di quello che fa più comodo. L'anno precedente è stato preso a riferimento esclusivamente perchè la Corte dei Conti Veneto ha sempre voluto così, ed anche a seguito di colloquio informale ha ribadito tale linea (mentre, ad esempio, i colleghi dell'Emilia Romagna potevano fare riferimento al 2004. Ma non è tutta Italia?). Ora alla luce di questa "novità" (mai, in passato, alcuna Corte dei Conti, tantomeno la Sez. Autonomie, si era espressa in tal senso) perchè non posso giustificare che l'interpretazione più corretta del 557 è proprio quella di considerare il 2004? |
STEFANO |
 |
|
|
bitetto
248 Posts |
Scritto - 08/06/2009 : 14:14:42
|
| Concordo pienamente con Conselve |
 |
|
|
rag001
13 Posts |
Scritto - 01/12/2009 : 19:20:41
|
| La Sezione di Controllo della Corte dei Conti chiede il motivo per cui la spesa per la contrattazione integrativa del personale non è stata ridotta. Ma per l'esercizio 2009 è un obbligo o no per gli Enti inferiori a 5000 abitanti? |
 |
|
|
entelocale
33 Posts |
Scritto - 01/12/2009 : 19:35:32
|
Art.67 Legge 133/2008
(omissis)
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».
Secondo quanto riferito dalla Corte, pare che la riduzione debba essere operata dai comuni inferiori a 5000 ab. in cui le spese del personale abbiano superato quelle del 2004... |
 |
|
|
Gianluca Bertagna
300 Posts |
Scritto - 01/12/2009 : 19:54:44
|
quote: Originally posted by rag001
La Sezione di Controllo della Corte dei Conti chiede il motivo per cui la spesa per la contrattazione integrativa del personale non è stata ridotta. Ma per l'esercizio 2009 è un obbligo o no per gli Enti inferiori a 5000 abitanti?
La riduzione della spesa per la contrattazione integrativa come voce autonoma non è un obbligo previsto da nessuna parte. La stessa spesa rientra infatti tra il concetto di spesa di personale da ridurre ai sensi del comma 557 (per gli enti soggetto a patto) e del comma 562 (per gli enti non soggetti).
Si è poi aggiunto l'art. 76 comma 5 del dl 112/2008 che prevede la riduzione dell'incidenza percentuale spese di personale/spese correnti facendo leva sulla contrattazione decentrata.
Mi pare assurdo che si possa mettere in discussione un incremento del fondo delle risorse decentrate (se ovviamente legittimamente effettuato) qualora l'ente abbia rispettato le spese di personale.
Caso diverso se l'ente non le ha rispettate. In questo caso è ovvio che il primo sistema per ridurle era proprio intervenire sulla parte variabile del fondo. Ed è giusto che ci venga chiesto, come mai nel non rispetto della spesa, abbiamo pure aumentato il fondo.
A meno che non abbiamo derogato...
|
 |
|
|
Gianluca Bertagna
300 Posts |
Scritto - 01/12/2009 : 20:00:38
|
quote: Originally posted by entelocale
Art.67 Legge 133/2008
(omissis)
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».
Secondo quanto riferito dalla Corte, pare che la riduzione debba essere operata dai comuni inferiori a 5000 ab. in cui le spese del personale abbiano superato quelle del 2004...
Condivido al 100%.
Il comma 189 non è di diretta applicazione per gli enti locali. Il comma 200 della Legge finanziaria 2006 ha previsto che gli enti possono fare riferimento, quali indicazioni di principio anche al comma 189 (è un principio costituzionale per il quale la legge non può dire agli enti gli strumenti per ridurre la spesa, ma solo indicarne eventualmente dei principi). Poi il comma 200 è stato disapplicato insieme al comma 198 dalla Legge Finanziaria 2007 al comma 557, il quale però ha previsto che al fine del rispetto della spesa, nell’ambito della propria autonomia, gli enti possono fare riferimento ai princìpi desumibili di cui al comma 189 della Finanziaria 2006.
Insomma... appare ancor più chiaro che se l'ente ha rispettato le spese non deve giustificare nulla se il fondo è stato aumentato; diversamente appare chiaro che è un po' illogico non aver rispettato le spese di personale ed avere un fondo produttività incrementato per motivi che non siano gli incrementi obbligatori del Ccnl.
|
Edited by - Gianluca Bertagna on 01/12/2009 20:03:00 |
 |
|
Topic  |
|
|
|
|