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 indennita' di vacanza contrattuale
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mari

25 Posts

Scritto - 21/04/2009 :  10:44:22  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
ad un dipendente di cat. B1 con mansioni superiori B3 deve essere erogata l'indennita' di vacanza contrattuale da B1 o da B3?
grazie

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 21/04/2009 :  13:57:51  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
l’affidamento di mansioni superiori è unicamente il riconoscimento del trattamento "previsto per la qualifica superiore" (comma 4, art. 56, novellato dall’art. 25 d.lgs. n. 80); perciò non solo economico ma anche previdenziale ed assistenziale (e non solo economico differenziale.
ora l'art 8 comma IV delle code contrattuali 2000 chiarisce che spetta la differenza tra la posizione iniziale e quella superiore per cui e' evidnte che vada corrisposta per il periodo interessato l'IVC per la categoria B3.( nonche' sempre per il periodo interessato il saldo dell'IVC che verra' stabilito dal nuovo emanando ccnl )

Paolo
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mari

25 Posts

Scritto - 21/04/2009 :  15:28:50  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
di conseguenza le eventuali indennita' di turno percepite dal dipendente B1 con mansioni superiori B3 saranno identiche a quelle del dipendente B3?
grazie
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 22/04/2009 :  07:49:57  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Certo, il trattamento deve essere analogo.
Aggiungo addirittura che le mansioni superiori ( unica eccezione rispetto a posizione o salario accessorio) vengono comunque corrisposte anche in maternita' facoltativa.

Paolo
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contpersonale

25 Posts

Scritto - 22/04/2009 :  18:16:32  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
A mio avviso per le indennità quale il turno oppure le ore straordinarie devono essere corrisposti i valori del livello B1 perché in caso di attribuzione di mansioni superiori spetta solo la differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale al profilo cui sono correlate le mansioni (differenza stipendio base B1 B3)

Riporto il parere dell’aran 900-8B1
Qual è il trattamento economico da riconoscere al dipendente cui sono state conferite mansioni superiori?

Il trattamento economico dei lavoratori assegnati a mansioni superiori è chiaramente disciplinato dall'art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale il compenso è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni affidate.
Per esempio:
- se al dipendente di categoria C vengono affidate le mansioni superiori di un profilo con tabellare in D1, il compenso è pari alla differenza tre D1 e C1;
- se allo stesso dipendente sono state assegnate mansioni di un profilo con tabellare in D3, il maggior compenso è determinato dalla differenza tra D3 e C1.
Ai fini delle mansioni superiori non ha alcun rilievo la posizione economica acquisita dal lavoratore per effetto della progressione economica all'interno della categoria ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, come pure non ha alcun rilievo la posizione economica del lavoratore assente nella categoria superiore.
Ciò che rileva, infatti, è il trattamento economico iniziale del profilo professionale inferiore rispetto al trattamento economico iniziale del profilo professionale di categoria superiore.
Per la esatta individuazione del "trattamento economico iniziale" occorre fare necessariamente riferimento alla disciplina dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000, che ha dettato diverse e distinte nozioni di retribuzione; in particolare quella prevista dal comma 2, lett. a), si riferisce sicuramente al "trattamento economico iniziale" di ogni posizione di accesso nel nuovo sistema di classificazione.
Trattandosi di una differenza tra due valori stipendiali, determinata ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a) del CCNL del 14/9/2000, il relativo importo (ai sensi dell’art. 13 del CCNL del 5/10/2001), incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.
Pertanto, al dipendente saranno corrisposti anche i ratei di tredicesima mensilità, in misura corrispondente ai periodi di svolgimento delle mansioni superiori.
Per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, poiché il citato comma 4 dell'art. 8 del CCNL del 14.9.2000, esclude benefici economici ulteriori e aggiuntivi rispetto al differenziale retributivo espressamente menzionato, è da ritenere che il trattamento economico accessorio, nelle sue diverse componenti (e quindi anche il compenso per il lavoro straordinario), debba essere sempre calcolato e corrisposto con riferimento alla posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza.

CONT_PERS
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 23/04/2009 :  08:30:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Conosco e non condivido ne' applico il parere Aran che e' privo di ogni logica ma una pura sentenza emanata dal pulpito.
Se il soggetto turna ha diritto all'indennita' di turno ( da tale operazione il datore di lavoro ha un beneficio - servizio piu' lungo ad esempio al pubblico etc) per la qualifica ricoperta durante il turno , provenga essa dalla propria posizione di appartenenza che da quella retribuita per mansioni superiori.

Capisco la finezza di " spetta la differenza etc" ma la ratio dove sta' ?
A tal riguardo nel passato si espresse su casi particolari il Giudice del lavoro , che molto ma molto piu' autorevole di me giunse alle stesse conclusioni .

Trttandosi di norma non attesa nella giurisprudenza ognuno si comporta come meglio crede o come detta la logica .

Paolo
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