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silvio
23 Posts |
Scritto - 23/02/2009 : 08:46:17
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| Da quando decorrono gli interessi per omessa denuncia TARSU anno 2007 e fino a quando devono essere calcolati? |
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bitetto
248 Posts |
Scritto - 23/02/2009 : 12:11:02
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l'omessa denuncia per l'anno 2007 si configura dal 21 gennaio 2008. Gli interessi vanno calcolati da quella data fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento. Saluti A. Albanese |
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silvio
23 Posts |
Scritto - 23/02/2009 : 14:27:00
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| E non fino alla data di formazione del ruolo? |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 23/02/2009 : 15:03:25
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| No, la tempistica tra accertamento ed inserimento a ruolo non e' imputabile al contribuente |
Paolo |
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silvio
23 Posts |
Scritto - 24/02/2009 : 08:26:22
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Sapresti indicarmi la norma? Grazie. |
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bitetto
248 Posts |
Scritto - 24/02/2009 : 09:04:39
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I software di gestione dei tributi (e degli accertamenti) che abbiamo utilizzato quando formano il ruolo per gli atti impositivi inevasi in automatico calcolano gli ulteriori interessi fino alla data di emissione del ruolo. Mi sembra ragionevole. Saluti A. Albanese |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 24/02/2009 : 09:28:28
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Non c'e' norma ma ragionevolezza che proprio non riesco a vedere. I software, secondo la mia personale opinione, non sono fonte del diritto e non possono stabilire norme , al di là di come siano strutturati.
Io sono in gestione diretta e calcolo gli interessi al monento di emissione dell'accertamento in modo che se il contribuente intende pagare lo faccia rapportando il ritardo di pagamento ad interessi ( ora per allora ) riferiti tra il momento in cui avrebbe dovuto pagare ed il momento in cui viene contestata la violazione.
In sede ingiuntiva 639/1910 vado invece a calcolare gli ulteriori interessi tra il momento di scadenza del pagamento dell'accertamento ed il momento di emissione del decreto ingiuntivo anche anatocisticamente in quanto l'importo ingiunto e' somma giuridicamente perfetta al di là della sua composizione.
Se nel formare il ruolo si considera tale periodo ( tra scadenza accertamento e redazione del ruolo ) allora mi pare ragionevole mentre non mi parrebbe corretto il calcolo ex tunc ( da qyuando avrebbe dovuto pagare ). E' solo una mia personale interpretazione e nulla piu'. |
Paolo |
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silvio
23 Posts |
Scritto - 24/02/2009 : 10:40:20
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Io non sono in gestione diretta perciò formo il ruolo e invio il file a Equitalia per la meccanizzazione. Il comma 5 dell'art.76 del D.Lgs. n. 507/93(abrogato dall'art.1 comma 172 della Finanziaria 2007), recitava: "Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette." Ora con il calcolo degli interessi a giorno ho difficoltà a stabilire esattamente fino a quando dovrò calcolarli. Sicuramente la decorrenza iniziale è determinata nel giorno successivo alla scadenza della presentazione della denuncia TARSU, il 21 gennaio successivo, ma la data finale potrebbe anche essere quella dell'emissione dell'avviso di accertamento così come dici,ma non dimenticare che nel mio caso il contribuente non può pagare subito perchè deve aspettare l'avviso di Equitalia con acclusi i bollettini di versamento. Grazie per la disponibilità. Silvio |
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bitetto
248 Posts |
Scritto - 24/02/2009 : 15:30:35
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Così come esplicitato il caso concreto, concordo con quanto ha detto Paolo e cioè che il ritardo non è imputabile al contribuente che non potrà versare il dovuto per sua inadempienza ma dovrà attendere la notifica della cartella di pagamento. Però mi chiedo se non sia preferibile in questi casi riscuotere direttamente almeno l'attività di accertamento e poi eventualmente mandare all'agente della riscossione il solo ruolo coattivo relativo ai contribuenti che non hanno ottemperato al pagamento dell'atto impositivo. Si risolve così anche il problema della gestione della riduzione delle sanzioni per adesione del contribuente all'accertamento. Saluti A. Albanese |
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