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 Per il collega di Squinzano debito fuori bilancio
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 13/02/2009 :  12:30:25  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Ho letto con attenzione la deliberazione 16/2007 della Corte dei Conti Basilicata e deduco ( contrariamente a quanto ritenevo da una prima e veloce lettura) :

Il limite cui all'art. 194 comma 2 .U. dei tre anni non puo' essere superato anche se proviene da un atto transattivo.

La Corte infatti scrive " ...impossibilita' di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passivo e dunque alla nozione di debito fuori bilancio ..."

Quando poi scrive " ...accordo con la controparte , per cui e' possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento "
vuole significare quanto segue:

Il CC puo' determinare in sede deliberativa l'insorgere di un debito ( che non e' fuori bilancio perche' nasce in quel momento a seguito transazione) ( cio' significa " il sorgere dell'obbligazione" ) ed i tempi per pagarlo ( cio' significa " i tempi per l'adempimento )

Quindi andrei in consiglio non riconoscendo un debito ex art.194 ma dando atto del sorgere del debito a seguito atto transattivo , finanziandolo quindi nei tempi della transazione ( anche 5 o piu' anni).

Tanto poiche' a mio avviso il magistrato contabile non puo' derogare con proprio atto alla legge dello stato che e' sibillina : " piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari "

La Corte aggiunge inoltre :" ...escludersi l'applicabilita' della disciplina di cui all'art.194 T.U. 267/2000 alla fattispecie rappresentata ..." ( accordo transattivo )

Paolo

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 13/02/2009 :  12:49:59  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Chiarisco se potra' servire ad altri colleghi:

Se contraggo un debito in violazione alle norme sul'impegno lo potro' riconoscere quale debito fuori bilancio.

Se per tale debiti invece pervengo ad atto transattivo , tale atto non rientra piu' nelle fattispecie di debito fuori bilancio poiche' nasce nel momento della transazione ( che va deliberata dal CC) .
La transazione infatti puo' prevedre importi diversi od inferiori all'obbligazione primaria ed il CC, potendo impegnare in sede pluriennale , impegna detta spesa anche oltre i tre anni previsti dal 194 2 comma proprio perche' non e' un debito fuori bilancio ma rapportandosi al 183 comma 7 T.U.

Vedasi : Corte dei conti Piemonte pare 4 del 11.5.2007 - Corte dei conti Basilicata -parere 15 del 2.10.2007 .

Paolo
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