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annam
199 Posts |
Scritto - 11/02/2009 : 17:15:55
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Ai sensi dell’art. 183, c. 5, lett. d) del d. lgs. 267 “le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate …con entrate proprie in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate”. Bene, ma per quanti esercizi si possono tenere impegnate se l’ufficio competente non provvede ad approvare specifici impegni per specifici progetti/lavori? Non sono riuscita a trovare notizie. Vi ringrazio.
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truzzo
37 Posts |
Scritto - 11/02/2009 : 20:43:42
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| gli impegni contabili presi al titolo II rivenienti da entrate proprie hanno la durata di 1 anno altrimenti vengono eliminati e confluiscono nell'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale. |
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SIL
76 Posts |
Scritto - 11/02/2009 : 22:25:23
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Non sono riuscito a trovare una norma che fissi un limite temporale aòò'utilizzazione degli impegni contabili assunti ex art-183, c. 5, lett.d). Alcuni enti utilizzano questa sorta di accantonamento di risorse anche alcuni anni dopo la registrazione degli impegni (vedi Provincia di Prato). Io, invece, pongo un altro problema: se l'ente ha previsto di destinare € 100.000.00 di entrate proprie accertate (c.d. avanzo economico) alla manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, e nel'anno successivo (quindi dopo l'accantonamento) decide di dare priorità alla manutenzione straordinaria poniamo della scuola materna, è corretto utilizzare le somme accantonate in altro centro di costo, atteso l'assoluto divieto di procedere a variazioni in c/residui? Per evitare una tale criticità, evidente negli enti che adottano la contabiltà analitica, in assenza di previsioni regolamentari (comma 8 dell'art. 183) e soprattutto in assenza di atti che possano prefigurare la destinazione dell'investimento, io ho ritenuto corretto far confluire il surplus realizzato nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione, reiscrivendolo quindi nel bilancio di competenza, destinandolo ai "desiderata" degli amministratori sperando che le idee di utilizzo siano più chiare. Saluti.
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Silvano |
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bitetto
248 Posts |
Scritto - 12/02/2009 : 08:53:46
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L'attuale ordinamento finanziario e contabile degli enti locali non contempla l'istituto della perenzione amministrativa pertanto i residui vanno conservati fino a quando il competente responsabile del servizio non ne disponga l'eliminazione. Concordo con Silvano per quanto attiene le procedure per reimpegnare le somme reinvenienti da economie o mancati interventi su specifici programmi A. Albanese |
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annam
199 Posts |
Scritto - 12/02/2009 : 11:55:47
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Se noi manteniamo a residui gli impegni caricati con riferimento all'art. 183 c. 5, lett. d) mantengono la loro destinazione, non vengono utilizzati per altri scopi a meno che, in fase di consuntivo, non vengano resi insussistenti e, quindi, una volta confluiti a costituire l'avanzo, quest'ultimo sarà utilizzato, patto permettendo e comunque nel rispetto del vincolo di spesa in parte investimenti (per rispettare il 10% di oneri ad abbattimento barriere, per rispettare l'originaria fonte di finanziamento) secondo i nuovi desiderata dell'amministrazione. Mi sembra che sia corretto, o no? Per quanto riguarda la durata per ora andiamo un po' a buon senso invitando, o insistendo, con gli uffici di sistemare le cose in tempi "ragionevoli" (ma cosa significhi poi 'ragionevoli' non lo so) Qualcuno si muove in modi più virtuosi? Grazie |
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terelegg
18 Posts |
Scritto - 12/02/2009 : 12:54:44
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i tempi ragionevoli dipendono un po' dalle esigenze. tanto per avere un riferimento autorevole, la Corte dei conti chiedeva nel questionario al consuntivo credo se vi fossero i residui passivi in conto capitale non utilizzati da 2 o più anni. |
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annam
199 Posts |
Scritto - 12/02/2009 : 13:40:07
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| per Truzzo: ma da dove lo deduce che possono durare un solo anno? |
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bitetto
248 Posts |
Scritto - 12/02/2009 : 14:06:16
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| La Corte dei Conti effettua riscontri di legittimità e di "sana gestione". Quando richiede i residui passivi del titolo II non movientati da oltre due anni fà un riscontro legato alla efficienza ed all'efficacia dell'azione amministrativa e non alla sua correttezza formale |
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truzzo
37 Posts |
Scritto - 14/02/2009 : 21:39:40
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La fonte e' il principio contabile n. 3 art. 60
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annam
199 Posts |
Scritto - 16/02/2009 : 09:36:55
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Per Truzzo: ho riletto il principio contabile n.3/60 e ti chiedo se la “durata di un anno” la devo dedurre dall’indicazione “non devono essere riportate a residui passivi negli anni successivi somme che non rispettano gli elementi costitutivi dell’impegno di spesa..”…. Non riesco a leggere il distinguo fra la possibilità di riportare a residui somme del titolo 2° finanziate con mezzi propri (art. 183 c.5 del 267/2000) il primo anno e negli anni successivi (successivi al 1° ?)
In verità mi porta un po’ fuori pista nei ragionamenti …”fatta eccezione in tutti i casi nei quali espresse norme di legge consentono il mantenimento del residuo stesso” Mi puoi spiegare meglio il tuo ragionamento? Te ne sarei veramente grata.
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truzzo
37 Posts |
Scritto - 16/02/2009 : 13:02:21
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| Io ritengo che con l'art. 183 si da la possibilità si creare impegno di stanziamento per poter pareggiare il titolo II in termini di competenza a fine esercizio. Ma come tu affermi nell'anno successibvo non essedoci nessun impegno o progetto esecutivo c'e' la necessità di far confluire quelle somme nell'avanzo di amministrazione parte capitale. |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
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