Nel corso del 2008 il Consiglio ha approvato il piano economico finanziario e il capitolato relativo all'affidamento per sei anni del servizio di igiene urbana, il cui appalto va in scadenza a fine aprile 2009. Contemporaneamente a tale approvazione, è stata necessaria una variazione incrementativa sul pluriennale 2009-2010 per assicurare copertura all'importo da porre a base di gara del nuovo appalto. Ento il 31 dicembre 2008 non si è provveduto a bandire la gara ma solo ad una determinazione di indizione di gara (senza capitolato e senza inizio delle procedure di pubblicità) con relativa prenotazione d'impegno sul pluriennale. A prima vista avrei detto che, sino all'approvazione del nuovo bilancio 2009/2011, non sia possibile attestare la copertura finanziaria, ho però letto meglio la formulazione del principio contabile n. 2 punto 53 e la parte finale, dove dice possibile la prenotazione sul pluriennale, mi ha creato qualche dubbio; non mi è chiaro come va interpretata tale affermazione nella situazione in cui si lavora sul provvisorio e lo stanziamento ribaltato sia inferiore a quello prenotato. cosa ne pensate?
E' strano che il "ribaltato" sia inferiore al prenotato ma ad ogni buon conto lo stanziamento che devi considerare in provvisorio e' quello del bilancio dell'esercizio precedente ( 2008/2010) e quindi il problema , almeno nel diritto contabile, non si pone.