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comunedilipomo
292 Posts |
Scritto - 09/01/2009 : 10:28:49
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Ad un segretario comunale in chemioterapia spetta ai sensi dell’art. 23, comma 6, l' intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all’art. 41, per i primi 9 mesi di assenza.
Nel caso sia anche direttore generale va erogata anche l'indennità di direttore generale e quella di risultato?
La circolare Inps 109 dello scorso dicembre (http://www.inps.it/circolariZip/Circolare%20numero%20109%20del%209-12-2008.pdf) recita : Vengono fatte salve dalla disposizione in esame le norme più favorevoli previste dai contratti collettivi vigenti per le seguenti fattispecie: - assenze derivanti da infortunio sul lavoro; - assenze per malattia dovuta a causa di servizio; - ricovero ospedaliero o day hospital; - assenze dovute a gravi patologie che richiedono cure salvavita
Cosa ne pensate.
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 09/01/2009 : 14:01:46
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Ai sensi dell’art. 44 del CCNL, sottoscritto il 16/05/2001, l’indennità di direzione generale , può essere erogata solo dall’Ente che abbia conferito al segretario le funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000.
La misura di tale indennità è autonomamente determinata dall’Ente, nel rispetto delle risorse disponibili e della propria capacità di spesa, nel momento del conferimento dell’incarico. Cosi' scrive l?Ages:
Trattandosi di un compenso non commisurato ai giorni di effettiva presenza, salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, per esempio, dall’atto di conferimento dell’incarico, la misura e le modalità di corresponsione sono del tutto indipendenti dall’ assenza per maternità o malattia.
Certo che e' un po' come chiedere al salumiere se il suo salame e' buono ( vedasi recente problematica del calcolo dell'aumento di posizione miseramente finita non come diceva l'Ages ma come diceva l'Aran) La mia personalissima opinione e che tali importi non siano dovuti proprio perche' aggiuntivi e da verificarsi ( in particolare il risultato) Nel tuo caso ti consiglierei di retribuire comunque salvo interpretazione autentica ( che arrivera' proprio per la ritenuta primi 10 giorni) e recupero delle somme se non dovute. Nell'incertezza della norma non vi e' danno erariale.
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Paolo |
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