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T O P I C    R E V I E W
tpa Posted - 19/09/2012 : 16:01:35
www.gianlucabertagna.it


Tante domande sul corretto inquadramento della figura di Assistente Sociale negli enti locali. Spesso vi sono incarichi esterni per tali figure professionali. La Corte dei conti della Sicilia si è occupata della problematica. Secondo me in maniera condivisibile ed esaustiva.

Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 22/2012/SS.RR./PAR del 22.02.2012

QUESITO

“Se l’ente, che non ha all’interno alcuna risorsa umana per svolgere le funzioni di assistente sociale, possa stipulare, previa selezione, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per 12 ore settimanali con un soggetto esterno all’amministrazione”.

RISPOSTA

“In termini generali, bisogna ricordare innanzitutto che il Comune può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti, e purchè non versi in una delle situazioni, quale ad esempio quella prevista dall’art. 1 comma 557 ter, di blocco sanzionatorio (esteso, come detto, anche a tale tipologia di contratti). In ogni caso, l’incarico da conferire deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che subordina la legittimità degli incarichi esterni ad una serie di presupposti, tra cui la sussistenza di esigenze eccezionali e temporanee cui non è possibile far fronte con il personale in servizio …… Alla luce di tali premesse, risulta assolutamente preclusa all’ente la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni – quali quelle di assistente sociale – di natura ordinaria, che rientrano, cioè, tra le sue funzioni istituzionali e che devono essere necessariamente svolte nell’ambito della sua struttura organizzativa ….. Gli incarichi esterni, infatti, non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta, per il principio di ‘autosufficienza organizzativa’, attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale”.

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