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tpa

390 Posts

Scritto - 19/09/2012 :  16:01:35  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
www.gianlucabertagna.it


Tante domande sul corretto inquadramento della figura di Assistente Sociale negli enti locali. Spesso vi sono incarichi esterni per tali figure professionali. La Corte dei conti della Sicilia si è occupata della problematica. Secondo me in maniera condivisibile ed esaustiva.

Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 22/2012/SS.RR./PAR del 22.02.2012

QUESITO

“Se l’ente, che non ha all’interno alcuna risorsa umana per svolgere le funzioni di assistente sociale, possa stipulare, previa selezione, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per 12 ore settimanali con un soggetto esterno all’amministrazione”.

RISPOSTA

“In termini generali, bisogna ricordare innanzitutto che il Comune può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti, e purchè non versi in una delle situazioni, quale ad esempio quella prevista dall’art. 1 comma 557 ter, di blocco sanzionatorio (esteso, come detto, anche a tale tipologia di contratti). In ogni caso, l’incarico da conferire deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che subordina la legittimità degli incarichi esterni ad una serie di presupposti, tra cui la sussistenza di esigenze eccezionali e temporanee cui non è possibile far fronte con il personale in servizio …… Alla luce di tali premesse, risulta assolutamente preclusa all’ente la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni – quali quelle di assistente sociale – di natura ordinaria, che rientrano, cioè, tra le sue funzioni istituzionali e che devono essere necessariamente svolte nell’ambito della sua struttura organizzativa ….. Gli incarichi esterni, infatti, non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta, per il principio di ‘autosufficienza organizzativa’, attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale”.

Amedeo
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