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T O P I C R E V I E W
Verdiana3
Posted - 07/09/2011 : 21:40:09 Mi risulta che il d.l.98/2011, poi convertito , preveda che nel computare il rapporto tra spese per il personale e spese correnti, il quale come stabilito da precedente normativa non può superare il 40% perchè si possa procedere a nuove assunzioni, si debba tenere conto delle spese delle partecipate. Tale normativa è già in vigore ed ha trovato già applicazione? Laddove tale rapporto sia superiore al 40% non sono consentite nemmeno le assunzioni per mobilità? Spero che qualcuno possa chiarirmi la questione e i risvolti pratici della stessa, grazie
2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First)
Cri
Posted - 13/09/2011 : 16:37:43 Secondo la Corte dei Conti Toscana parere n. 188/2011 la norma relativa al superamento del tetto del 40% va letta in un'ottica sanzionatoria e comprende pertanto anche le assunzioni per mobilità, destinate comunque ad incrementare le spese di personale.
sassi
Posted - 08/09/2011 : 08:12:40 Io ho lo stesso problema, effettivamente ancora non esiste nulla in merito ed alla luce di tutte queste considerazioni com'è possibile certificare la spesa del personale 2010