Mi risulta che il d.l.98/2011, poi convertito , preveda che nel computare il rapporto tra spese per il personale e spese correnti, il quale come stabilito da precedente normativa non può superare il 40% perchè si possa procedere a nuove assunzioni, si debba tenere conto delle spese delle partecipate. Tale normativa è già in vigore ed ha trovato già applicazione? Laddove tale rapporto sia superiore al 40% non sono consentite nemmeno le assunzioni per mobilità? Spero che qualcuno possa chiarirmi la questione e i risvolti pratici della stessa, grazie
Io ho lo stesso problema, effettivamente ancora non esiste nulla in merito ed alla luce di tutte queste considerazioni com'è possibile certificare la spesa del personale 2010
Secondo la Corte dei Conti Toscana parere n. 188/2011 la norma relativa al superamento del tetto del 40% va letta in un'ottica sanzionatoria e comprende pertanto anche le assunzioni per mobilità, destinate comunque ad incrementare le spese di personale.