| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 03/07/2011 : 18:13:59 Dal sito www.gianlucabertagna.it
Prendiamo una nuova delibera della Corte dei conti della Liguria che mi è appena stata girata (grazie Chiara!) e la mettiamo in confronto con il Piemonte e la Lombardia.
Partiamo dal caso. La possibilità di incrementare il fondo delle risorse decentrate negli anni 2011-2013 con i proventi delle sanzioni alle violazioni del codice della strada, stante il blocco dei fondi.
Caso semplice no? Ecco qua le due tesi a confronto.
UTILIZZO PROVENTI CODICE DELLA STRADA
CORTE CONTI PIEMONTE – DELIBERA N. 5/2011 Il collegio ritiene non possano escludersi dal tetto di spesa in esame i proventi ex art. 208 del codice della strada destinati a finanziare il trattamento accessorio, anche se al fine di potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni.
CORTE CONTI LIGURIA – DELIBERA N. 55/2011 Tali risorse non producono aumenti della spesa di personale e non incidono, pertanto, sulla dinamica retributiva.Quindi possono essere escluse dal calcolo della spesa di personale e nel caso di specie anche dai tetti del comma 2bis dell’art. 9 del Dl n. 78/2010.
Secondo voi vanno d’accordo?
Eppure, leggo più avanti nella stessa delibera n. 55/2011 della Corte dei conti della Liguria: L’interpretazione assunta non contrasta con i pronunciamenti della Sezione di controllo del Piemonte…
Probabilmente ho un concetto diverso di opinioni contrastanti Bei misteri.
Ma non doveva essere un controllo collaborativo? |
|
|