| T O P I C R E V I E W |
| mi.da |
Posted - 09/02/2011 : 14:09:20 Nell'anno 2010 nel nostro Comune i permessi di cui all'oggetto venivano utilizzati dai dipendenti anche per l'effettuazione di visite mediche proprie o dei figli. Pur non sussistendo l'obbligo di produrre alcuna documentazione giustificativa dell'assenza, venivano comunque consegnati, a posteriori, le attestazioni rilasciate dai medici, al fine di "comprovare" le ragioni della richiesta. Da quest'anno la Responsabile del personale sostiene che in caso di visite mediche o terapie dobbiamo richiedere ferie o malattia (con relativa trattenuta). Concordate con questa tesi? A me sembra che la contrattazione nazionale non stabilisca alcuna casistica per la fruizione dei suddetti permessi ma che ne subordini la concessione o meno alla sola discrezionalità del Responsabile del Servizio. Come vi comportereste? |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Otis |
Posted - 10/02/2011 : 12:26:31 L'obbligo di produrre la documentazione c'è:
Art. 19 CCNL 6/7/1995 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati
Da noi vengono concessi a discrezione del Responsabile. Se ad esempio si tratta di prelievi di sangue non vengono concessi perchè si possono utilizzare i permessi ad ore (quelli da recuperare, max 36ore all'anno). Vengono concessi quando si tratta di visite o esami invasivi, esempio gastroscopie, tac o risonanze con mezzo di contrasto... etc. |
| alessandro_manzoni |
Posted - 09/02/2011 : 21:28:57 Su questo argomento credo che su questo link troverai una spiegazione dettagliata con tanto di pareri aran da scaricare
http://www.cislfptorino.it/scriptutonomie-locali/news/permessi-retribuiti-ex-art.-19-cccl-6.7.95-argomento-spinoso
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