Nell'anno 2010 nel nostro Comune i permessi di cui all'oggetto venivano utilizzati dai dipendenti anche per l'effettuazione di visite mediche proprie o dei figli. Pur non sussistendo l'obbligo di produrre alcuna documentazione giustificativa dell'assenza, venivano comunque consegnati, a posteriori, le attestazioni rilasciate dai medici, al fine di "comprovare" le ragioni della richiesta. Da quest'anno la Responsabile del personale sostiene che in caso di visite mediche o terapie dobbiamo richiedere ferie o malattia (con relativa trattenuta). Concordate con questa tesi? A me sembra che la contrattazione nazionale non stabilisca alcuna casistica per la fruizione dei suddetti permessi ma che ne subordini la concessione o meno alla sola discrezionalità del Responsabile del Servizio. Come vi comportereste?
Art. 19 CCNL 6/7/1995 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati
Da noi vengono concessi a discrezione del Responsabile. Se ad esempio si tratta di prelievi di sangue non vengono concessi perchè si possono utilizzare i permessi ad ore (quelli da recuperare, max 36ore all'anno). Vengono concessi quando si tratta di visite o esami invasivi, esempio gastroscopie, tac o risonanze con mezzo di contrasto... etc.