| T O P I C R E V I E W |
| GEPICERNO |
Posted - 09/08/2010 : 10:41:29 Il Segretario in servizio presso il mio comune è stato assunto per trasferimento volontario da un comune di classe superiore II. E' sorto un problema di interpretazione in merito alla esatta attribuzione della retribuzione di Posizione. Io sostengo che gli spetti quella inferiore in quanto questo comune, nonostante la segretaria convenzionata, non supera i 5.000 abitanti. Il segretario sostiene che gli spetta la retribuzione di posizione in godimento percepita nella vecchia sede, a sensi della delibera dell'agenzia n. 275/2001. Per dirimere la questione abbiamo posto un quesito all'Agenzia, che in data odierna ha risposto: ........omissisis.......... Pertanto, nel caso di specie, in base al percorso logico-giuridico sviluppato nella delibera n. 275/2001, potrebbe conservare la retribuzione di posizione che aveva acquisito nella precedente sede di titolarita' ( vale a dire una segreteria di classe II). Si ritiene utile precisare, comunque, come l'ente locale, in relazione all'indirizzo fornito dalla deliberazione n. 275/2001, possa decidere di aderirvi o meno, esponendosi tuttavia, in quest'ultimo caso, al rischio di un possibile contenzioso con il segretario interessato. ( ma che significa!!!!!!!!!) La delibera n. 275/2001 si riferisce alla esatta applicazione dell'art. 43, comma 2, del CCNL del 2001. |
| 15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| pietrore |
Posted - 08/03/2011 : 10:13:59 La sede in cui era titolare il segretario prima del collocamento a riposo non è una questione secondaria. E' importante sapere se questa sede era di classe 2^ o 3^ o addirittura 4^. Sai almeno di quale comune si tratta ? |
| adele |
Posted - 24/02/2011 : 19:48:35 nessuno sa aiutarmi? |
| pietrore |
Posted - 24/02/2011 : 16:50:19 Faccio un'altra domanda: il segretario prima di essere collocato a riposo in che ente prestava servizio? 2^, 3^ o 4^ classe ? |
| adele |
Posted - 24/02/2011 : 15:46:11 ti ringrazio, ma non credo il mio segretario me lo permetterebbe, visto che sostiene di aver diritto alla cifra maggiore, e non credo l'ex agenzia risponda ai privati... grazie comunque |
| GEPICERNO |
Posted - 23/02/2011 : 19:54:00 Poni l'istanza alla ex Agenzia, ora Ministero. A me hanno trasmesso una determina di inquadramento "risolvendomi" il problema. |
| adele |
Posted - 23/02/2011 : 18:24:07 riammissione significa che era in "pensione" e come da art. 55 del ccnl 16.05.2001 dei segretari comunali ha richiesto la riammissione in servizio con contestuale richiesta di un'amministrazione per la quale avrebbe preso servizio; l'agenzia, esaminata la richiesta, ha dato l'assenso ed il segretario di fascia B con idoneità ai comuni sup. 10mila abitanti ha preso servizio in un comune di classe 3 inferiore ai 10mila abitanti; per cui - secondo me - la retribuzione di posizione che gli spetta è di € 10.845,59 ma vorrei conferma grazie |
| pietrore |
Posted - 23/02/2011 : 08:51:20 Potresti spiegare meglio in cosa consisterebbe questa "riammissione" ? |
| adele |
Posted - 22/02/2011 : 15:58:56 intendevo inferiore ai 10 mila abitanti scusate
buongiorno scusate ho una questione simile il mio comune di classe 3 inferiore ai 10 abitanti ha un segretario di fasia B che è stato riammesso in servizio (era in pensione da 2 anni) e si sta applicando una retribuzione di posizione di € 18.592,44 ma io penso che invece gli spetti quella di € 10.845,59 mi aiutate? |
| adele |
Posted - 22/02/2011 : 15:55:45 quote: Originally posted by PaoloGros1958
Come avrai notato si puo' sostenere una o l'altra tesi con argomentazioni sempre valide. Siamo pero' alle solite, si tocca una categoria che al sol nominarla si lede la maesta' ( lex Julia maiestatis del 8 a.c.). Nel tuo caso onestamente ( dovendo provvedere al pagamento della posizione) terrei duro e...che andasse al giudice del lavoro. A questo modo non ti esponi a danno erariale . Sarebbe interessante fare un quesito alla corte dei conti ...se lo dicono loro noi ci adeguiamo .
Quest'Italia mi sembra come l'uncinetto, la patria del diritto e del rovescio. Fammi sapere come va' a finire. Avrai comunque, per quel che conta , la mia solidarieta'.
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| PaoloGros1958 |
Posted - 12/08/2010 : 13:34:20 Di ovvio non c'e proprio nulla se non la riprova della lesa maesta'. Ci voleva un segretario per chiarire , come ha fatto, esaurientemente un problema tanto....ovvio. |
| GEPICERNO |
Posted - 12/08/2010 : 13:33:20 tanto per chiarire: Fra me e il segretario/script non c'è alcuno scontro ma solo un confronto per addivenire alla giusta soluzione. |
| pietrore |
Posted - 12/08/2010 : 10:51:40 Pur essendo un segretario comunale, a volte (e questa è una di quelle) rimango in serio imbarazzo nel constatare che si fanno quesiti anche su questioni ovvie. |
| PaoloGros1958 |
Posted - 11/08/2010 : 14:59:04 Come avrai notato si puo' sostenere una o l'altra tesi con argomentazioni sempre valide. Siamo pero' alle solite, si tocca una categoria che al sol nominarla si lede la maesta' ( lex Julia maiestatis del 8 a.c.). Nel tuo caso onestamente ( dovendo provvedere al pagamento della posizione) terrei duro e...che andasse al giudice del lavoro. A questo modo non ti esponi a danno erariale . Sarebbe interessante fare un quesito alla corte dei conti ...se lo dicono loro noi ci adeguiamo .
Quest'Italia mi sembra come l'uncinetto, la patria del diritto e del rovescio. Fammi sapere come va' a finire. Avrai comunque, per quel che conta , la mia solidarieta'. |
| GEPICERNO |
Posted - 11/08/2010 : 13:48:29 Per paolo: Quesito con risposta tratto da anci risponde, cosa ne pensi? Quesito Quesito diretto ad accertare l’esatto ammontare della retribuzione di posizione di un Segretario Comunale.
Un Segretario Comunale di fascia B, assegnato ad un Comune di classe 3^ con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, percepisce un’indennità di posizione di € 13.000,00, in luogo di € 10.845,59 ( lire 21.000.000) previsti dall’art. 3 del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali per il biennio 2000-2001, poiché per effetto del galleggiamento al Segretario è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura più elevata rispetto a quella massima attribuita ai dipendenti titolari di posizione organizzativa (ex art. 41, comma 5 del CCNL Segre. 1998/2001).
Se il Segretario Comunale si trasferisce volontariamente in un altro ente di classe 3^ con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in quale misura la nuova amministrazione deve quantificare la retribuzione di posizione annua?
A) L’ente può corrispondere la retribuzione di posizione prevista contrattualmente di € 10.845,59, non essendovi i presupposti per il galleggiamento, poiché l’indennità di posizione più elevata ivi attribuita è inferiore a quella spettante al Segretario?
B) Il segretario conserva il precedente trattamento economico, per cui in virtù del divieto della “reformatio in pejus” il medesimo conserva una retribuzione di posizione di € 13.500,00, così distinta: - retribuzione di posizione di € 10.845,59; - un assegno ad personam di € 2.654,41; Tutto ciò anche se nell’ente non sussistono i presupposti per il galleggiamento? Inoltre, se l’amministrazione decide di attribuire una maggiorazione della retribuzione del 50% della retribuzione in godimento, su quale importo si determina la maggiorazione ?
Altro Quesito Un Segretario Comunale di fascia B, con idoneità a ricoprire sedi di classe 2°, è assegnato ad un Comune di classe 3^ con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, dove percepisce una retribuzione di posizione di € 18.591,45 (per effetto del galleggiamento). Successivamente è nominato titolare in una Segreteria Convenzionata di classe 3^, con popolazione complessivamente inferiore a 10.000 abitanti, dove non sussistono i presupposti di galleggiamento per erogare una retribuzione di posizione di € 18.591,45.
Nella nuova sede mantiene la retribuzione di posizione in godimento di € 18.591,45, in virtù delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Agenzia dei Segretari del 06 settembre 2001 n. 275, essendo il Segretario di fascia superiore a quella dell’ente di assegnazione? Risposta Il quesito è rivolto a conoscere l’esatta misura della retribuzione di posizione spettante ad un Segretario inscritto in Fascia B, al momento titolare di una sede di segreteria di classe III^ (popolazione inferiore a 10.000 abitanti). La discrasia tra le fasce di appartenenza della categoria dei Segretari e la tipologia dei Comuni, ancora distinti secondo la preesistente classificazione, hanno condotto a frequenti difficoltà interpretative. In base all’art. 31 del CCNL 1998-2001 di categoria, i Segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C. La modalità di primo inquadramento dei Segretari nelle nuove fasce professionali sono invece stabilite all’art. 35 del medesimo CCNL.
Alle tre fasce sono riferite altrettante tipologie di enti, classificati in relazione all’entità della popolazione e, più precisamente:
• Fascia C : Comuni fino a 3.000 abitanti; • Fascia B : Comuni non capoluogo di Provincia con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 65.000 abitanti – distinti in : a) Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti; b) Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti.
• Fascia A : Comuni capoluogo di Provincia e Comuni con oltre 65.000 abitanti – distinti in: a) Comuni con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti b) Comuni con colazione superiore a 250.000 abitanti e capoluogo di Provincia
Il Contratto di categoria 1998-2001, fissando all’art. 41 le misure della retribuzione di posizione per il biennio economico 2000-2001, per tredici mensilità, ha mantenuto l’aggancio alla suddivisione in fasce e sub-fasce di cui sopra ( cinque misure di retribuzione di posizione). Infatti, per espressa disposizione contrattuale è stabilito che detta retribuzione: ..” è collegata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, in relazione alla tipologia dell’ente di cui ogni segretario è titolare”. Infatti, la classificazione dei Comuni, come si diceva all’inizio, è rimasta immutata per quanto riguarda le segreterie comunali ancora distinte in Classe IV^, III^, II^, I^ B e I^ A.
Accade così che un Segretario comunale, di fascia B, possa trovarsi a prestare servizio in un Comune di classe III ^ o anche di Classe II^. Nel primo caso al segretario spetterà, per tabulas, ( tabella comma 3 dell’art. 41 del vigente CCNL 1998-2001 come rideterminata con decorrenza 31.12.2000) la retribuzione di posizione di € 10.845, 59, mentre nel secondo caso, quella pari a € 18.591,45. Gli eventuali incrementi della retribuzione di posizione del segretario ex commi 4 e 5 dell’art. 41, sono intimamente legati alla peculiare situazione locale e non seguono il segretario quando questi si sposta in un diversa sede di servizio.
In conclusione, quindi, al Segretario comunale interessato, qualora si trasferisca in altra sede di classe III^ spetterà la retribuzione di posizione di € 10.845,59, in mancanza di presupposti per il ”galleggiamento”, salvi gli incrementi di cui al comma 4, secondo la disciplina dell’Accordo Integrativo del 22 dicembre 2003.
Sull’invocato principio del divieto della “reformatio in pejus”, di cui all’art. 202 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, appare consigliabile un atteggiamento prudenziale, tenuto della recente giurisprudenza “interlocutoria” del Supremo Giudice amministrativo.
I Giudici di Palazzo Spada, in sede in sede giurisdizionale – Sezione IV, ( Ordinanza n.3251 – Reg. Dec. del 5 aprile 2005 – dep. il 21.06.2005) hanno ripercorso il cammino giurisprudenziale nella materia de qua, ammettendo una pacifica interpretazione dalla giurisprudenza nel senso che il soggetto che trasmigrava da una ad un’altra pubblica amministrazione conservava – sia pure con successivo riassorbimento – il godimento degli emolumenti di natura fissa che caratterizzavano la sua retribuzione, mentre non potevano essergli riconosciuti quegli emolumenti di carattere eventuale, non elargiti come voce fissa della retribuzione (“ex multis”, Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3086; Cons. St., sez. VI, 9 maggio 2000, n. 2674; Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 287; Cons. St., sez. IV, 12 dicembre 1996, n. 1292; Cons. St., sez. V, 3 ottobre 1995, n. 1369). Lo stesso Collegio, però, ha lucidamente osservato che negli ultimi anni il sistema retributivo dei dirigenti pubblici è completamente cambiato, talchè la retribuzione percepita può essere suddivisa in tre distinte componenti: uno stipendio base, attribuito al soggetto in relazione alla qualifica posseduta, un’indennità di funzione dirigenziale, variabile non tanto in ragione della qualifica ma soprattutto in relazione all’ufficio dirigenziale di attribuzione, e un’indennità di risultato, collegata al raggiungimento o meno, integrale o parziale, di obiettivi preventivamente determinati. Mentre per lo stipendio base, trattandosi di un emolumento stabilito tabellarmente e collegato esclusivamente con la qualifica posseduta, non si pone alcun problema, l’indennità di posizione dirigenziale ( retribuzione di posizione) presenta, viceversa, forti aspetti di novità rispetto al passato. “Detta retribuzione è collegata all’ufficio dell’amministrazione al quale il dirigente è preposto, con la conseguenza che varia a seconda dell’ufficio medesimo e può anche variare nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio, in ragione di eventuali, possibili spostamenti di ufficio. L’indennità in parola assume, quindi, un valore oggettivo (collegamento con l’ufficio), ma anche un’efficacia temporale puramente incerta”. Così ragionando, la Sezione IV del Consiglio di Stato, ha esaminato anche la vicenda (connessa alla prima) della conservazione, in sede di passaggio ad altra Amministrazione pubblica, dell’indennità relativa al raggiungimento degli obiettivi ( retribuzione di risultato), ravvisando la forte necessità di un adeguamento della giurisprudenza pregressa alla nuova realtà retributiva. L’auspicato intervento giurisdizionale, anche al fine di scongiurare non uniformi di decisioni in sede sezionale, è stato deferito all’Adunanza Plenaria del Supremo Giudice amministrativo
L’ultima domanda, in buona sostanza riproduce la casistica che precede, tentando questa volta di porre in rilievo il fatto che il Segretario interessato possegga la “idoneità a ricoprire sedi di classe II^ “. Detta circostanza non sposta in alcun modo il problema della retribuzione di posizione “di base” spettantegli, che resta di € 10.845,59, salvo quanto si è già detto sul divieto di reformatio in pejus e fermo restando le possibilità incrementative in presenza dei necessari ed acclarati presupposti. |
| PaoloGros1958 |
Posted - 11/08/2010 : 13:15:33 Per Conselve : se digiti agenziasegretari.it trovi gia' l'intestatzione : Ministero dell'Interno ex agenzia etc etc . PS: Buone ferie |
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