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GEPICERNO
70 Posts |
Scritto - 09/08/2010 : 10:41:29
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Il Segretario in servizio presso il mio comune è stato assunto per trasferimento volontario da un comune di classe superiore II. E' sorto un problema di interpretazione in merito alla esatta attribuzione della retribuzione di Posizione. Io sostengo che gli spetti quella inferiore in quanto questo comune, nonostante la segretaria convenzionata, non supera i 5.000 abitanti. Il segretario sostiene che gli spetta la retribuzione di posizione in godimento percepita nella vecchia sede, a sensi della delibera dell'agenzia n. 275/2001. Per dirimere la questione abbiamo posto un quesito all'Agenzia, che in data odierna ha risposto: ........omissisis.......... Pertanto, nel caso di specie, in base al percorso logico-giuridico sviluppato nella delibera n. 275/2001, potrebbe conservare la retribuzione di posizione che aveva acquisito nella precedente sede di titolarita' ( vale a dire una segreteria di classe II). Si ritiene utile precisare, comunque, come l'ente locale, in relazione all'indirizzo fornito dalla deliberazione n. 275/2001, possa decidere di aderirvi o meno, esponendosi tuttavia, in quest'ultimo caso, al rischio di un possibile contenzioso con il segretario interessato. ( ma che significa!!!!!!!!!) La delibera n. 275/2001 si riferisce alla esatta applicazione dell'art. 43, comma 2, del CCNL del 2001. |
Gerardino |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 09/08/2010 : 12:45:14
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Premesso che nel caso di segretari il trasferimento e' su richiesta di un sindaco e mai volonario ( non e' il segretario che opta per l'uno o l'altro comune) , le cose stanno in questi termini: Se un segretario di fascia C ( cio' che rileva ai fini della posizione e' la fascia di appartenenza e non la classe del comune) durante l'incarico presso un comune di classe IV ( segretario neo assunto) passa per concorso alla cfascia superiore B mantiene la posizione della fascia precedente . [u] 18.000.000 di vecchie lire ( galleggiamento a parte se previsto) in luogo di 21.000.000 spettanti. Ovviamente a contrario, se un sindaco opta per il segretario Pinco pallo di fascia A ( segretario generale) per il proprio comune di classe 3 e' ben consapevole che si sta' dotando di un soggetto che avra' una retribuzione, sia base che di posizione , piu' elevata rispetto alla faqscia richiesta ( ovvero la B). Nel tuo caso quindi succede proprio questo ed il problema e' un altro : quando il sindaco ha deciso per quel segretario ha chiesto a quale fascia apparteneva ? e quando ha fatto il decreto e' stata data la copertura finanziaria ?
Ritengo, pur non nutrendo particolari simpatie per la categoria, che il segretario in questione abbia ragione e debba essere retribuito per la sua fascia essendo temporalmente avvenuto prima il passaggio di fascia er poi la scelta del sindaco attuale. |
Paolo |
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GEPICERNO
70 Posts |
Scritto - 09/08/2010 : 16:00:02
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Il trasferimento sarà anche su richiesta del sindaco, ma alla base vi è una richiesta del Segretario di partecipare alla selezione, ben sapendo di andare a lavorare, se incaricato dal Sindaco, in un comune di minori dimensioni. Non si discute sullo stipendio, bensì sulla retribuzione di posizione che è parametrata alla classe demografica dell'ente. Art. 41, comma 3, livello B: n. 2. Riporto le premesse della nota: - L'art. 43, comma 2, del ccnl dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ha stabilito che nel caso in cui un segretario in posizione di disponibilita' si nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, egli ha diritto a conservare il trattamento economico previsto dal comma 1. - Le disposizioni negoziali, quindi, nulla prevedono in ordine al verificarsi della medesima ipotesi per un segretario titolare di sede. Tuttavia in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, e sulla scorta della normativa che regola lo status dei segretari comunali e provinciali, non sembra desumibile una perdita della qualifica posseduta, ovvero dell'iscrizione nella fascia di appartenenza. Ripeto non discutiamo di status acquisito, bensì della sola retribuzione di posizione. Io contesto le conclusioni della risposta: Potere non è dovere. O gli spetta o non gli spetta. Il contratto nel caso di segretari in disponibilita' ha chiarito che gli spetta. (art. 41 comma 7 e art.43). Quanto alla copertura finanziaria non c'è problema. Quello che è andato via, in quanto più anziano e di fascia superiore, percepiva uno stipendio maggiore. l'unica cosa uguale a quello in servizio in questo momento era la retribuzione di posizione. |
Gerardino |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 09/08/2010 : 21:08:25
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La posizione segretari non e' parametrata alla classe demografica ma alla fascia professionale di appartenenza. Fascia C ( neo assunti) in comuni di classe IV , Fascia B ( segretario capo ) in comuni di classe III e fascia A da comuni di fascia II e ovviamente prima. Che poi le classi dei comuni siano legate alla popolazione e' anche vero , ma non sempre. Il Comune ove lavoro ad esempio fu riclassificato in classe III per una serie di motivi ( popolazione equivalente , sede di ex pretura, stazione FS internazionale etc ) pur appartenendo a suo tempo alla classe IV come abitanti.
Ebbi tempo or sono un caso analogo ed e' per questo che ti ho comunicato il mio caso. Dal 1 agosto il refernte e' la Prefettura , sarebbe curioso inoltrare un quesito .( sarebbero credo piu' obiettivi dellex agenzia ) Buon lavoro.
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Paolo |
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CONSELVE
169 Posts |
Scritto - 10/08/2010 : 11:54:16
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Perchè è competente la Prefettura dal 1° agosto? La legge 122-2010 di conversione del DL 78-2010 mi sembra che preveda la soppressione dell'Agenzia dei Segretari dal 1° gennaio 2011. Mi sbaglio? Stefano |
STEFANO |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 10/08/2010 : 12:06:16
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Si ti sbagli. La Prefettura di Torino ad esempio ha gia' precisato i termini ( 1 agosto 2010 ) e peraltro e' scritto nella norma. Se vuoi ti invio copia della comunicazione prefettizia. |
Paolo |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 10/08/2010 : 12:55:52
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in http://entilocali.umforumgratis.com sul post Personale a " Posizione segretari questa sconosciuta" avevo fatto un esame del problema. Vedi se ti puo' servire .
Trascrivo la circolare prefettizia :
OGGETTO: Soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Si comunica che in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stata soppressa l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, e prevista la successione alla stessa a titolo universale del Ministero dell’Interno, con trasferimento a quest’ultimo delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio, compreso il fondo di cassa (articolo 7, dal comma 31-ter al comma 31-septies). Pertanto, con l’entrata in vigore della normativa in commento gli attuali organi di governo e gestione della struttura soppressa, comprese le sue n. 18 articolazioni territoriali, non saranno più operativi e al fine di garantire l’attività senza soluzione di continuità con D.M. in corso di registrazione è stata costituita una unità di missione che succede al Presidente e al Consiglio di amministrazione nonché al Direttore Generale e al Vicedirettore Generale. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni. p. IL PREFETTO IL VICEPREFETTO VICARIO |
Paolo |
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GEPICERNO
70 Posts |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 09:56:44
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Il link mi risponde "pagina rimossa". Hai altro percorso che mi interessa molto. Ciao e grazie |
Paolo |
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GEPICERNO
70 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 10:20:55
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non so per quale motivo ma quando incollo il link mi aggiunge script togliendo la a di autonomie. Fai una ricerca con google inserendo "regione piemonte parere 52/2010" e' il primo della lista
www.regione.piemonte.it/scriptutonomie/dwd/52_2010.pdf
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Gerardino |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 10:37:32
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Ti ringrazioe. E' interessante ma ma mio avviso non ci risolve il problema poiche' tratta della maggiorazione della posizione su compiti aggiuntivi. Per notizia in un recente passato presso un ente ebbi a litigare con un/una segerario/script che si fece attribuire un aumento del 50% della posizione ,per due ordine di motivi. Dovendo il segretario soddisfare una serie di indicatori soggettivi ed oggettivi ritenevo che il massimo ( dal 10 al 50 ovvero dal 5 al 30 a seconda della classe demografica del comune) potesse essere attribuito a soddisfacimento di TUTTI i requisiti ovvero graduato in percentuale a seconda del numero dei requisiti soddisfatti. In secundis contestai la corrispondenza di alcuni degli indicatori con l'indennita' di direzione generale perche' cosi' era. Chiaramente l'attacco ad un semi dio mi porto' fulmini e saette...... e la storia continua.....
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Paolo |
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CONSELVE
169 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 12:22:41
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Per Paolo Sono convinto che tu hai pienamente ragione e io totalmente torto ma l'art. 31-quater(del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010) dispone che "Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite ...". Tu hai citato la circolare della tua prefettura dove appunto si parla di quel D.M. (anche se in fase di registrazione), per cui non mi sembrava tutto così automatico con la norma. Io non so se il mio UTG ha già comunicato qualcosa (sono in ferie) ma penso che quel D.M. sia comunque importante. Tutto qui. Stefano |
STEFANO |
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GEPICERNO
70 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 13:03:03
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Anche il mio UTG con nota del 03-08-2010 ha comunicato la soppressione dell'agenzia. Fanno riferimento comunque ad una circolare n. 7116-m-1(7) Ufficio Affari territoriali del 31 luglio 2010. Concludono: Nell'ottica di continuita' del servizio, anche a livello territoriale, i Prefetti sono chiamati a succedere, avvalendosi dei relativi Uffici e personale, ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali della richiamata agenzia, i cui organi sul territorio debbono ritenersi parimenti soppressi.
Si ritorna all'antico. |
Gerardino |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 13:15:33
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Per Conselve : se digiti agenziasegretari.it trovi gia' l'intestatzione : Ministero dell'Interno ex agenzia etc etc . PS: Buone ferie |
Paolo |
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GEPICERNO
70 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 13:48:29
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Per paolo: Quesito con risposta tratto da anci risponde, cosa ne pensi? Quesito Quesito diretto ad accertare l’esatto ammontare della retribuzione di posizione di un Segretario Comunale.
Un Segretario Comunale di fascia B, assegnato ad un Comune di classe 3^ con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, percepisce un’indennità di posizione di € 13.000,00, in luogo di € 10.845,59 ( lire 21.000.000) previsti dall’art. 3 del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali per il biennio 2000-2001, poiché per effetto del galleggiamento al Segretario è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura più elevata rispetto a quella massima attribuita ai dipendenti titolari di posizione organizzativa (ex art. 41, comma 5 del CCNL Segre. 1998/2001).
Se il Segretario Comunale si trasferisce volontariamente in un altro ente di classe 3^ con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in quale misura la nuova amministrazione deve quantificare la retribuzione di posizione annua?
A) L’ente può corrispondere la retribuzione di posizione prevista contrattualmente di € 10.845,59, non essendovi i presupposti per il galleggiamento, poiché l’indennità di posizione più elevata ivi attribuita è inferiore a quella spettante al Segretario?
B) Il segretario conserva il precedente trattamento economico, per cui in virtù del divieto della “reformatio in pejus” il medesimo conserva una retribuzione di posizione di € 13.500,00, così distinta: - retribuzione di posizione di € 10.845,59; - un assegno ad personam di € 2.654,41; Tutto ciò anche se nell’ente non sussistono i presupposti per il galleggiamento? Inoltre, se l’amministrazione decide di attribuire una maggiorazione della retribuzione del 50% della retribuzione in godimento, su quale importo si determina la maggiorazione ?
Altro Quesito Un Segretario Comunale di fascia B, con idoneità a ricoprire sedi di classe 2°, è assegnato ad un Comune di classe 3^ con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, dove percepisce una retribuzione di posizione di € 18.591,45 (per effetto del galleggiamento). Successivamente è nominato titolare in una Segreteria Convenzionata di classe 3^, con popolazione complessivamente inferiore a 10.000 abitanti, dove non sussistono i presupposti di galleggiamento per erogare una retribuzione di posizione di € 18.591,45.
Nella nuova sede mantiene la retribuzione di posizione in godimento di € 18.591,45, in virtù delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Agenzia dei Segretari del 06 settembre 2001 n. 275, essendo il Segretario di fascia superiore a quella dell’ente di assegnazione? Risposta Il quesito è rivolto a conoscere l’esatta misura della retribuzione di posizione spettante ad un Segretario inscritto in Fascia B, al momento titolare di una sede di segreteria di classe III^ (popolazione inferiore a 10.000 abitanti). La discrasia tra le fasce di appartenenza della categoria dei Segretari e la tipologia dei Comuni, ancora distinti secondo la preesistente classificazione, hanno condotto a frequenti difficoltà interpretative. In base all’art. 31 del CCNL 1998-2001 di categoria, i Segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C. La modalità di primo inquadramento dei Segretari nelle nuove fasce professionali sono invece stabilite all’art. 35 del medesimo CCNL.
Alle tre fasce sono riferite altrettante tipologie di enti, classificati in relazione all’entità della popolazione e, più precisamente:
• Fascia C : Comuni fino a 3.000 abitanti; • Fascia B : Comuni non capoluogo di Provincia con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 65.000 abitanti – distinti in : a) Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti; b) Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti.
• Fascia A : Comuni capoluogo di Provincia e Comuni con oltre 65.000 abitanti – distinti in: a) Comuni con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti b) Comuni con colazione superiore a 250.000 abitanti e capoluogo di Provincia
Il Contratto di categoria 1998-2001, fissando all’art. 41 le misure della retribuzione di posizione per il biennio economico 2000-2001, per tredici mensilità, ha mantenuto l’aggancio alla suddivisione in fasce e sub-fasce di cui sopra ( cinque misure di retribuzione di posizione). Infatti, per espressa disposizione contrattuale è stabilito che detta retribuzione: ..” è collegata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, in relazione alla tipologia dell’ente di cui ogni segretario è titolare”. Infatti, la classificazione dei Comuni, come si diceva all’inizio, è rimasta immutata per quanto riguarda le segreterie comunali ancora distinte in Classe IV^, III^, II^, I^ B e I^ A.
Accade così che un Segretario comunale, di fascia B, possa trovarsi a prestare servizio in un Comune di classe III ^ o anche di Classe II^. Nel primo caso al segretario spetterà, per tabulas, ( tabella comma 3 dell’art. 41 del vigente CCNL 1998-2001 come rideterminata con decorrenza 31.12.2000) la retribuzione di posizione di € 10.845, 59, mentre nel secondo caso, quella pari a € 18.591,45. Gli eventuali incrementi della retribuzione di posizione del segretario ex commi 4 e 5 dell’art. 41, sono intimamente legati alla peculiare situazione locale e non seguono il segretario quando questi si sposta in un diversa sede di servizio.
In conclusione, quindi, al Segretario comunale interessato, qualora si trasferisca in altra sede di classe III^ spetterà la retribuzione di posizione di € 10.845,59, in mancanza di presupposti per il ”galleggiamento”, salvi gli incrementi di cui al comma 4, secondo la disciplina dell’Accordo Integrativo del 22 dicembre 2003.
Sull’invocato principio del divieto della “reformatio in pejus”, di cui all’art. 202 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, appare consigliabile un atteggiamento prudenziale, tenuto della recente giurisprudenza “interlocutoria” del Supremo Giudice amministrativo.
I Giudici di Palazzo Spada, in sede in sede giurisdizionale – Sezione IV, ( Ordinanza n.3251 – Reg. Dec. del 5 aprile 2005 – dep. il 21.06.2005) hanno ripercorso il cammino giurisprudenziale nella materia de qua, ammettendo una pacifica interpretazione dalla giurisprudenza nel senso che il soggetto che trasmigrava da una ad un’altra pubblica amministrazione conservava – sia pure con successivo riassorbimento – il godimento degli emolumenti di natura fissa che caratterizzavano la sua retribuzione, mentre non potevano essergli riconosciuti quegli emolumenti di carattere eventuale, non elargiti come voce fissa della retribuzione (“ex multis”, Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3086; Cons. St., sez. VI, 9 maggio 2000, n. 2674; Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 287; Cons. St., sez. IV, 12 dicembre 1996, n. 1292; Cons. St., sez. V, 3 ottobre 1995, n. 1369). Lo stesso Collegio, però, ha lucidamente osservato che negli ultimi anni il sistema retributivo dei dirigenti pubblici è completamente cambiato, talchè la retribuzione percepita può essere suddivisa in tre distinte componenti: uno stipendio base, attribuito al soggetto in relazione alla qualifica posseduta, un’indennità di funzione dirigenziale, variabile non tanto in ragione della qualifica ma soprattutto in relazione all’ufficio dirigenziale di attribuzione, e un’indennità di risultato, collegata al raggiungimento o meno, integrale o parziale, di obiettivi preventivamente determinati. Mentre per lo stipendio base, trattandosi di un emolumento stabilito tabellarmente e collegato esclusivamente con la qualifica posseduta, non si pone alcun problema, l’indennità di posizione dirigenziale ( retribuzione di posizione) presenta, viceversa, forti aspetti di novità rispetto al passato. “Detta retribuzione è collegata all’ufficio dell’amministrazione al quale il dirigente è preposto, con la conseguenza che varia a seconda dell’ufficio medesimo e può anche variare nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio, in ragione di eventuali, possibili spostamenti di ufficio. L’indennità in parola assume, quindi, un valore oggettivo (collegamento con l’ufficio), ma anche un’efficacia temporale puramente incerta”. Così ragionando, la Sezione IV del Consiglio di Stato, ha esaminato anche la vicenda (connessa alla prima) della conservazione, in sede di passaggio ad altra Amministrazione pubblica, dell’indennità relativa al raggiungimento degli obiettivi ( retribuzione di risultato), ravvisando la forte necessità di un adeguamento della giurisprudenza pregressa alla nuova realtà retributiva. L’auspicato intervento giurisdizionale, anche al fine di scongiurare non uniformi di decisioni in sede sezionale, è stato deferito all’Adunanza Plenaria del Supremo Giudice amministrativo
L’ultima domanda, in buona sostanza riproduce la casistica che precede, tentando questa volta di porre in rilievo il fatto che il Segretario interessato possegga la “idoneità a ricoprire sedi di classe II^ “. Detta circostanza non sposta in alcun modo il problema della retribuzione di posizione “di base” spettantegli, che resta di € 10.845,59, salvo quanto si è già detto sul divieto di reformatio in pejus e fermo restando le possibilità incrementative in presenza dei necessari ed acclarati presupposti. |
Gerardino |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 11/08/2010 : 14:59:04
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Come avrai notato si puo' sostenere una o l'altra tesi con argomentazioni sempre valide. Siamo pero' alle solite, si tocca una categoria che al sol nominarla si lede la maesta' ( lex Julia maiestatis del 8 a.c.). Nel tuo caso onestamente ( dovendo provvedere al pagamento della posizione) terrei duro e...che andasse al giudice del lavoro. A questo modo non ti esponi a danno erariale . Sarebbe interessante fare un quesito alla corte dei conti ...se lo dicono loro noi ci adeguiamo .
Quest'Italia mi sembra come l'uncinetto, la patria del diritto e del rovescio. Fammi sapere come va' a finire. Avrai comunque, per quel che conta , la mia solidarieta'. |
Paolo |
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