| T O P I C R E V I E W |
| marco64 |
Posted - 19/07/2010 : 17:35:04 il D.L. 78/10 e la bozza della relativa legge di conversione (come reperibile oggi sul sito Anci), prevedono, all'art. 14 comma 9: "i restanti Enti (cioè gli enti con spesa di personale inferiore al 40% della spesa corrente)possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente". Per cui turnover 1 a 5 per tutti (anke per gli enti fuori patto, sembrerebbe...). Ma il successivo comma 10, nell'abrogare il terzo periodo del comma 562 dell'art.1 della L. 296/06 (le c.d. deroghe, ke quindi non ci sono piu'), nulla dice del secondo periodo del comma 562 in questione, ovvero "Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno". Per cui turnover 1 a 1 cessati anno precedente. QUINDI PER GLI ENTI FUORI PATTO, IL T.OVER SARA' 1 A 5 OPPURE 1 A 1? kissakilosa' |
| 15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Gianluca Bertagna |
Posted - 15/02/2011 : 19:36:23 Confermo quanto scritto da Danbuc. Il comma 562 è entrato in vigore il 1.1.2007 quindi il primo anno precedente è il 2006. Se quella cessazione non è mai stata sostituita si può fare anche oggi alla luce di tutte le delibere ormai conosciute. L'importante è la spesa del 2004.
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| vga52 |
Posted - 15/02/2011 : 10:07:41 Grazie. |
| danbuc |
Posted - 15/02/2011 : 09:13:21 La Corte Conti Toscana nel parere 205/2010 ribadisce che negli enti non sottoposti al patto di stabilità è possibile effettuare assunzioni nel limite delle cessazioni avvenute dal 2006 in poi a condizione che la spesa non superi l'ammontare dell'anno 2004 ed il limite del 40% delle spese correnti
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| vga52 |
Posted - 14/02/2011 : 11:43:57 [quote]Originally posted by vga52
Scusate se riformulo la domanda: ultima cessazione inizio 2006 (prima della legge 296...) e poi nessun'altra cessazione. Il comma 562,penso attualmente in vigore, recita "complessivamente intervenute nel PRECEDENTE anno": Il precedente anno si può far risalire anche a cinque anni fa, quando non esisteva ancora la norma ??? L'ultima decisione della corte a sez riunite cosa ha cambiato in riferimento al caso sopracitato? Io penserei che se nel 2010 ho avuto due o tre cessazioni li posso coprire tutte, ma su quella di cinque anni fa ho ancora dei dubbi...
C'e nessuno? |
| vga52 |
Posted - 11/02/2011 : 09:19:10 Scusate se riformulo la domanda: ultima cessazione inizio 2006 (prima della legge 296...) e poi nessun'altra cessazione. Il comma 562,penso attualmente in vigore, recita "complessivamente intervenute nel PRECEDENTE anno": Il precedente anno si può far risalire anche a cinque anni fa, quando non esisteva ancora la norma ??? L'ultima decisione della corte a sez riunite cosa ha cambiato in riferimento al caso sopracitato? Io penserei che se nel 2010 ho avuto due o tre cessazioni li posso coprire tutte, ma su quella di cinque anni fa ho ancora dei dubbi... |
| vga52 |
Posted - 08/02/2011 : 15:55:20 La decisione della corte dei conti, turn over 1 - 1, vale anche per una cessazione verificatesi cinque anni fa, prima della legge 296/2006? |
| vga52 |
Posted - 08/02/2011 : 10:35:37 Mi associo volentieri all'intervento di Mariella. |
| danbuc |
Posted - 08/02/2011 : 10:30:12 La Corte dei Conti sezioni riunite nella delibera 3/2011 afferma che:
Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la specifica disciplina disposta dall’art. 1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14, comma 9, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti. Si rinviene un tendenziale principio nell’ordinamento inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra ente locale e soggetto a vario titolo partecipato a fini di rendere più trasparente la gestione delle risorse e di evitare possibili elusioni delle disposizioni di contenimento della spesa, principio da declinare in coerenza ai parametri normativi specificamente definiti e nel rispetto delle disposizioni vincolistiche previste.
pertanto nei piccoli Comuni turn-over 1-1 |
| MARIELLA |
Posted - 08/02/2011 : 09:45:21 per Gianluca Bertagna: beh! se non stai parlando ironicamente (in genere non colgo) trovo questo Mea Culpa esagerato (l'ulteriore passaggio sembra essere l'autoflagellazione....). Anche io, nel mio piccolo (ma veramente piccolo) avevo condiviso le tue vedute e, francamente, penso che se l'argomento ha sollevato così tante discussioni vuol dire che chiaro non era (e, ancora nel mio piccolo,penso che ancora non lo è). Penso che l'intervento, pur così autorevole quale quello della Corte dei Conti, non possa essere risolutivo. Una norma così poco chiara deve essere interpretata dalla stessa autorità da cui promana. Del resto, se dovessimo limitarci ad applicare il buon senso nella spiegazione delle cose, molte di esse non avrebbero ragione di esistere, e questa norma rientra tra queste. Su, non abbatterti (stavolta ironica lo sono io...) e, stavolta seriamente, ti aggiungo che i tuoi interventi così autorevoli, circostanziati sono veramente un valido punto di riferimento. Con sincera gratitudine, ti saluto Mariella |
| Gianluca Bertagna |
Posted - 08/02/2011 : 07:14:59 Siamo tutti contenti. La Corte dei conti Sezioni riunite ha fatto una lettura "buona" delle novità del dl n. 78/2010 in merito alle assunzioni dei piccoli enti non soggetti a patto di stabilità. Nessun turn-over del 20%, ma rimane valido il comma 562 della Finanziaria 2007.
Bene, da oggi saremo tutti più sereni.
Ammetto di aver sbagliato la previsione. In tanti aspettavano questo momento in cui ammettevo la mia troppa rigidità sull'argomento. Stiamo solo parlando di assunzione di personale, d'altronde. Una materia sulla quale il legislatore non ha mai puntato l'attenzione negli ultimi anni. Ho sbagliato (insieme alla Corte dei conti del Piemonte e della Campania). Sono stato troppo prudente. Mannaggia a me! Nel caso specificio ho dato una interpretazione troppo letterale di quanto c'era scritto nel Dl n. 78/2010 e forse mi sono confuso sul contesto in cui la norma ha preso vita.
Mi sono assolutamente sbagliato nel fare riferimento alle disposizioni sulla legge in generale, che troviamo nel codice civile.
Ad esempio ho fatto male nel fare riferimento all'art. 12 del sistema delle preleggi che prevede: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Cavoli! Ho letto male quello che c'era scritto: "É fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale é pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".
Ed io che mi dicevo: boh, se la prima parte vale per tutti gli enti, come fa la seconda parte ad applicarsi solo agli enti soggetti a patto di stabilità, visto che c'è scritto "i restanti enti"? Avevo connesso male le parole, si vede. Oppure ero stato troppo rigido con le intenzioni del legislatore... ho pensato frettolosamente che il Dl n. 78/2010 fosse una legge di sacrificio e di tagli. Ma ancora mi sbagliavo...
Come mi sono sbagliato a fare riferimento all'art. 15 del sistema delle preleggi, che prevede: Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Pensavo che la novella disposizione sul turn-over regolasse appunto le assunzioni in tutti gli enti, e mi sembrava che appunto la materia fosse estremamente attinente alla seconda parte del comma 562. No, non poteva essere una "materia già regolata dalla legge anteriore"... un altro errore!!!
Ho sbagliato. Faccio il mea culpa. Ed ho imparato che la prossima volta si fa così: si studiano gli effetti paradossali delle norme. Cioè, se una cosa sembra assurda, probabilmente c'è sotto qualcosa. Non è possibile che il legislatore sia così crudele da impedire le assunzioni nei piccoli enti. No, non è proprio possibile.
E meno male che così è stato stabilito.
p.s. l'episodio insegna anche a non prendere troppo sul serio quanto scrivo, ok?
--- www.gianlucabertagna.it |
| Gianluca Bertagna |
Posted - 02/01/2011 : 17:41:21 Corte dei conti del Piemonte Delibera n. 90/2010
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010, dovranno considerarsi gli ulteriori limiti: - il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti; - per i restanti enti, la possibilità di effettuare assunzioni nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Esiste, va aggiunto, una tesi minoritaria, seguita da alcune Sezioni di controllo di questa Corte (Sezione Puglia par. 14 ottobre 2010 n. 102, Sezione Lombardia par. 18 ottobre 2010 n. 955) secondo la quale tale ultima limitazione sarebbe applicabile ai soli enti “maggiori”, ovvero quelli con più di 5000 abitanti. Va, peraltro, osservato che la legge ha utilizzato il termine generico “enti” e che la norma è inserita in un articolato che riguarda gli enti locali senza altra specificazione (cfr. l’art. 14 del D.L. n. 78/2010 – rubricato “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali” - e l’art. 76 del D.L. n. 112/2008 – rubricato “Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio” - che è stato dal primo novellato). In mancanza di precisazione da parte del legislatore, appare piu’ conforme al dettato normativo l’orientamento, già seguito da questa Sezione, secondo cui la ridetta prescrizione riguarda, allo stato, tutti gli enti, abbiano più o meno di 5000 abitanti.
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| Gianluca Bertagna |
Posted - 20/10/2010 : 07:53:21 Seriamente e con tutta la serenità possibile. Non possiamo che dar retta solo a noi stessi, ma questo ancora prima che escano tutti i pareri e interpretazioni. Prendere la legge, leggerla, analizzarla e fare le nostre considerazioni. Tanto ci sarà sempre chi dice il contrario. Ma io ho sempre visto che prevale il buon senso e quando lo usiamo nelle nostre prime interpretazioni spesso accade che è la soluzione forse più "giusta". La scelta spetta solo a noi, senza continuare ad inseguire le interpretazioni più sensazionalistiche del momento. Se la notte dormiamo tranquilli è già un sintomo che abbiamo fatto delle scelte coerenti, logiche e razionali. Io di altre strade non ne vedo.
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| aidi |
Posted - 20/10/2010 : 07:09:35 quote: Originally posted by marcoviti
PER GIANLUCA: tutto il contrario di tutto quindi? Ma ditemi voi come si può lavorare, io ho un parere CORTE DEI CONTI CAMPANIA e cioè il n° 161/2010 del 14 Ottobre che ho ricevuto via fax in quanto richiesto dal mio ente e dove la corte dei CONTI CAMPANIA ha chiarito che le assunzioni per gli enti non soggetti al patto a partire dal 2011 possono essere effettuate nel limite del 20% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente "A decorrere dal 1° gennaio 2011 è stata posta una restrizione sulle assunzioni a carico di tutti i restanti enti, sottoposti e non al patto, che potranno procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente": A CHI BISOGNA DAR RETTA? E' ASSURDO!!!!
certamente occorre dotarsi di una buona assicurazione e "incrociare i diti" ... da quando poi le varie corti dei conti sono tutte prime donne e assurgono al ruolo di parlamento .. beh... ce ve viene una gamba |
| marcoviti |
Posted - 19/10/2010 : 22:00:51 PER GIANLUCA: tutto il contrario di tutto quindi? Ma ditemi voi come si può lavorare, io ho un parere CORTE DEI CONTI CAMPANIA e cioè il n° 161/2010 del 14 Ottobre che ho ricevuto via fax in quanto richiesto dal mio ente e dove la corte dei CONTI CAMPANIA ha chiarito che le assunzioni per gli enti non soggetti al patto a partire dal 2011 possono essere effettuate nel limite del 20% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente "A decorrere dal 1° gennaio 2011 è stata posta una restrizione sulle assunzioni a carico di tutti i restanti enti, sottoposti e non al patto, che potranno procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente": A CHI BISOGNA DAR RETTA? E' ASSURDO!!!! |
| Gianluca Bertagna |
Posted - 19/10/2010 : 08:57:04 La Corte dei conti della Lombardia con la Deliberazione n. 955/2010 ha affermato diversamente da quanto espresso nella precedente che dal 2011 i piccoli enti possono assumere nel limite del turn over 1 a 1 come da comma 562.
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