| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 15/09/2008 : 16:52:01 Il Codice dei contratti pubblici all’art. 133, comma 3, prevede, in applicazione della normativa comunitaria, che ai lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale risultante dalla differenza fra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata, ma solamente nel caso in cui vi si un differenziale di almeno due punti. Annualmente viene pubblicato un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rileva tale percentuale, anche nel caso in cui la stessa sia inferiore al 2%. Proprio in questi giorni è stato reso noto il testo del decreto ministeriale 5 settembre 2008 che, nel riportare i dati relativi al 2006 e al 2007, rileva che il differenziale, pari solamente allo 0,3%, non va ad incidere sui prezzi contrattuali. |
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