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T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 02/04/2011 : 07:50:41 La ratio dell’articolo 6, comma 3, della legge 122/2010, risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, quale componente della spesa pubblica. La riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi “gli organi collegiali comunque denominati” i cui compensi siano a carico dell’Ente locale, e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1° gennaio 2011.
È quanto ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna con la Deliberazione n. 6/2011/PAR.