| T O P I C R E V I E W |
| aato2marche |
Posted - 15/02/2008 : 13:50:35 Buongiorno, vorrei sapere se c'è l'obbligo per gli enti pubblici di presentare l'elenco clienti e fornitori per l'anno 2008. Ho letto la circolare 53/E del 03/10/2007 dell'Agenzia delle Entrate che esonerava gli enti pubblici soltanto per il 2007, so che la scadenza è il 29 di aprile, ma ho letto anche commenti tipo questo: "poiché, la norma collega il nuovo adempimento di invio dell’elenco clienti e fornitori a quello di presentazione della Comunicazione Iva, i soggetti non obbligati alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva (come gli enti locali) non dovrebbero essere obbligati nemmeno a presentare il suddetto elenco. In tale senso si era espressa anche l’ANCI nella risposta ad un quesito di data 2 febbraio 2007; al riguardo è, però, necessaria un’esplicita indicazione dell’Agenzia delle Entrate." Non sono riuscita a trovare il parere anci e non so se è uscito nulla a riguardo da parte dell'agenzia delle entrate. C'è qualcuno che può darmi qualche indicazione? C'è qualcuno che ha già effettuato questo adempimento per l'anno passato e può dirmi in linea di massima cosa si deve fare? grazie
silvia |
| 3 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| vincenti |
Posted - 18/02/2008 : 14:28:58 Decisamente direi di si. |
| aato2marche |
Posted - 18/02/2008 : 09:58:03 Ringrazio per la segnalazione. Avevo già letto l'articolo che mi ha riportato anzi è proprio in seguito ad averlo letto che ho deciso di informarmi più approfonditamente. Quindi in buona sostanza è obbligatorio per tutti gli enti enti pubblici entro il 29/04/2008 presentare l'elenco cli-forn anche se gli stessi enti pubblici non hanno l'obbligo di presentare la comunicazione IVA?
silvia |
| piscino |
Posted - 15/02/2008 : 23:43:31 Ti segnalo quest'articolo che è stato pubblicato oggi su ItaliaOggi:
Elenco clienti-fornitori, anche gli enti all'invio
Entro il prossimo 29 aprile anche i comuni saranno chiamati per la prima volta all'invio telematico dell'elenco Iva clienti e fornitori riferito all'anno 2007, previsto dal comma 4-bis dell'art. 8-bis del dpr n. 322/98, reintrodotto dall'art. 37, commi 8 e 9 del dl n. 223/06, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/06. Con la circolare Entrate n. 53/E del 3 ottobre 2007 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito, ma la novità più importante, fornita quando gran parte dei comuni aveva già provveduto a effettuare l'invio telematico, è stata l'esclusione dei suddetti enti dall'obbligo dell'invio con riferimento all'anno 2006, con una motivazione che lascia ancora perplessi. Se l'art. 15, comma 3-ter, del dl n. 81/07 ha previsto per l'anno d'imposta 2006 ulteriori esoneri di carattere soggettivo dall'obbligo in commento, rinviando a un decreto Mef il compito di stabilire termini e modalità semplificate anche per l'anno 2007 a favore delle onlus e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, e se a seguito di ciò sono stati esonerati, tra gli altri, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli artt. 18 e 19 del dpr 600/73, l'Agenzia ha poi spinto fino a sostenere che «lo spirito della norma e il suo intento ultimo consente di affermare che destinatari dell'esonero in disamina, per l'anno 2006, sono tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette (ossia, per esempio, anche i produttori agricoli che non producono reddito d'impresa, ovvero gli enti non soggetti a Ires, quali lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico)». Ma gli enti locali non risultano esonerati dal citato obbligo con riferimento all'anno 2007, e quindi saranno chiamati entro il prossimo 29 aprile ad effettuare l'invio degli elenchi Iva clienti e fornitori. In realtà, il vero riferimento normativo che consentirebbe di esonerare gli enti dall'adempimento in questione si trova proprio nella sua disposizione istitutiva (art. 8-bis, dpr n. 633/72, rubricato «Comunicazione dati Iva»), ove al comma 2 si esonerano dall'adempimento della Comunicazione annuale Iva «i soggetti di cui all'art. 88 del Testo unico delle imposte sui redditi» (ora art. 74), atteso che il successivo comma 4-bis riferito agli elenchi clienti e fornitori è inserito nello stesso art. 8-bis e che la motivazione fondante dell'avvenuta introduzione di tali due diversi adempimenti fiscali (la Comunicazione e gli elenchi) è esattamente la stessa: adempiere a una espressa richiesta dati avanzata in sede di Unione europea.
eugenio@piscino.it |
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