| T O P I C R E V I E W |
| piscino |
Posted - 15/10/2010 : 15:20:26 Segnalo questa sentenza sulle notifiche:
E' il destinatario dell'atto, nel caso, che deve provare l'inesistenza del rapporto fra lui e il consegnatario Non è nulla la consegna della cartella di pagamento, e in genere degli atti tributari, effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica. Non solo. Con sentenza n. 19733 del 17 settembre, la Cassazione ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, non è necessaria la menzione della qualifica del consegnatario nell'avviso di ricevimento, qualora sia provato dal notificante il rapporto tra destinatario e consegnatario dell'atto.
Il caso Il Comune di Cagliari ha notificato alla contribuente, prima della cartella di pagamento, un avviso di liquidazione Ici presso la sua abitazione, consegnandolo alla signora "x", senza tuttavia indicarne la qualifica nella relata; non si trattava del primo atto ritirato dalla signora che, in occasione di una precedente notifica, aveva dichiarato di essere la sua domestica.
La sentenza La Cassazione, "quanto al profilo riguardante l'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario,…" ha richiamato il principio enunciato nella sentenza 4400/2008, secondo il quale "in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000)". |
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