Il Forum del Governo Locale - notifica alla colf
Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Home | Profilo | Registrati | Messaggi attivi | Membri | Cerca | FAQ
Username:
Password:
salva la Password
Hai dimenticato la Password? | Amministratore

 I Forum
 Gli Enti Locali
 Tributi Locali
 notifica alla colf
 Nuovo Messaggio  Rispondi
 Stampa
Autore Previous Topic Topic Discussione successiva Blocca discussione Modifica il topic Cancella il topic Nuovo topic Rispondi al topic

piscino

716 Posts

Scritto - 15/10/2010 :  15:20:26  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Segnalo questa sentenza sulle notifiche:

E' il destinatario dell'atto, nel caso, che deve provare l'inesistenza del rapporto fra lui e il consegnatario
Non è nulla la consegna della cartella di pagamento, e in genere degli atti tributari, effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica. Non solo. Con sentenza n. 19733 del 17 settembre, la Cassazione ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, non è necessaria la menzione della qualifica del consegnatario nell'avviso di ricevimento, qualora sia provato dal notificante il rapporto tra destinatario e consegnatario dell'atto.

Il caso
Il Comune di Cagliari ha notificato alla contribuente, prima della cartella di pagamento, un avviso di liquidazione Ici presso la sua abitazione, consegnandolo alla signora "x", senza tuttavia indicarne la qualifica nella relata; non si trattava del primo atto ritirato dalla signora che, in occasione di una precedente notifica, aveva dichiarato di essere la sua domestica.

La sentenza
La Cassazione, "quanto al profilo riguardante l'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario,…" ha richiamato il principio enunciato nella sentenza 4400/2008, secondo il quale "in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000)".


eugenio@piscino.it
  Previous Topic Topic Discussione successiva Blocca discussione Modifica il topic Cancella il topic Nuovo topic Rispondi al topic
 Nuovo Messaggio  Rispondi
 Stampa
Vai a:
Il Forum del Governo Locale © Piscino.it Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000


Eugenio PISCINO - Copyright© 1998-2013 - All rights reserved
Xhtml validato  CSS validato