| T O P I C R E V I E W |
| miodemo |
Posted - 31/08/2009 : 13:22:07 Buongiorno a tutti, ho uno dubbio (che non dovrei avere)ma si tratta di una caso che non ho mai affrontato. Una società (SRL) ha acquistato, atto tra vivi, nel 2004 il 100% della nuda proprietà di diversi fabbricati, da due persone fisiche che si riservano l'usufrutto del 50% ciascuno. Oggi muore un usufruttuario. Normalmente, tra persone fisiche, si concretizza la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà per cause naturali. E quindi il nudo proprietario rimane tale per il 50% e diventa pieno proprietario per il 50%. Succede la stessa cosa anche a favore di una società?? E perchè no direte voi. Ma vi chiedo ugualmente conferma. Grazie |
| 5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| miodemo |
Posted - 29/09/2009 : 16:10:19 Con la morte dell’usufruttuario, l’usufrutto cessa e si consolida in capo al nudo proprietario; l’usufrutto non cade in successione. I diritti e gli obblighi si riespandono, quindi, in capo al pieno proprietario (arg. Cassazione Civile, sez. I, 22/5/1987, n. 4638). L’ufficio deve quindi provvedere a notificare gli avvisi al pieno proprietario. |
| miodemo |
Posted - 22/09/2009 : 18:45:33 ...sono in difficoltà nuovamente. Tanto per cambiare. sempre in riferimento al post iniziale adesso mi si pone il seguente problema: tutti e due gli usufruttuari sono deceduti. Uno di questi, l'ultimo ad essere deceduto, non ha pagato l'ICI per il 2008 e il 2009. Il recupero dell'imposta evasa, va recuperata dagli eredi legittimi dell'usufruttuario o dal nudo proprietario?. Penserei dal nudo proprietario perchè i figli non possono essere chiamati a rispondere dei debiti del genitore usufruttuario in quanto non hanno ereditato la proprietà degli immobili per i quali il genitore non ha pagato l'ICI. Anzi forse è vero il contrario in quanto eredi sono i figli ed a loro vanno notificati gli atti appunto per la loro qualità di eredi del de cuius. Che ne pensate? grazie |
| miodemo |
Posted - 31/08/2009 : 14:15:12 grazie. sei sempre molto preciso ed esauriente.
|
| PaoloGros1958 |
Posted - 31/08/2009 : 14:09:06 Considerato che l’usufrutto può estinguersi per morte dell’usufruttuario, oppure col decorso di trenta anni, se l’usufruttuario è persona giuridica per scadenza del termine o prescrizioneo consolidazione, cioè riunione della stessa persona della titolarità dell’usufrutto e della proprietà o pertotale perimento del bene, e' esattamente come hai descritto non essendoci ai fini del diritto reale differenza alcuna tra persona fisica e persona giuridica.
|
| miodemo |
Posted - 31/08/2009 : 13:41:16 ...una precisazione non c'è il reciproco accrescimento. |
|
|