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T O P I C    R E V I E W
piscino Posted - 02/03/2009 : 23:07:53
Il 28 febbraio u.s. scadeva il termine, peraltro non perentorio, per la trasmissione dei dati di riscossione ICI e ISCOP relativi all’anno 2008 da parte dei soggetti interessati, che ricordiamo sono i seguenti:
-i comuni, nei casi stabiliti nell’art. 3 del decreto ovvero nel caso in cui abbiano previsto modalità di pagamento dell’ICI e dell’ISCOP aggiuntive rispetto al pagamento mediante bollettino di conto corrente postale o al versamento mediante F24. Tale attività riguarda anche i comuni per i quali Poste Italiane S.p.A. non provvede alla rendicontazione dei bollettini di conto corrente postale;
-l’agente della riscossione che svolge attività di riscossione per l’ente locale, anche con riferimento agli eventuali versamenti per comuni estranei alla propria competenza;
- i soggetti a cui gli enti locali, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno affidato la riscossione dei tributi, di seguito denominati “affidatari”;
-l a società Poste Italiane S.p.A.

Relativamente alla tempistica delle trasmissioni si effettuano le seguenti precisazioni distinguendo le annualità 2007 e 2008 e le annualità successive.
I termini sono i seguenti:
- 31 dicembre 2008 per la trasmissione dei dati relativi al 2007;
- 28 febbraio 2009 per la trasmissione dei dati relativi al 2008.

Per quanto concerne le trasmissioni a regime la tempistica è così stabilita:
- entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento devono essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 luglio a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi;
- entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento devono essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi.
Ciò comporta dunque che:
- entro il 31 ottobre 2009 dovranno essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2009 a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi;
- entro il 31 marzo 2010 dovranno essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010 a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi.
Le trasmissione dei dati per gli anni successivi seguiranno tale tempistica.
Si ricorda inoltre che con nota n. 2082 del 28 gennaio 2009 il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che la trasmissione dei dati in questione che va effettuata avendo riguardo a tutti i versamenti dell’ICI e dell’ISCOP relativi all’anno d’imposta preso in considerazione, secondo il criterio di cassa.
Per quanto concerne le somme versate a titolo di sanzioni ed interessi, quindi, assumono rilevanza anche i versamenti effettuati nell’anno di imposizione preso in considerazione ma relativi ad annualità precedenti.

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