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piscino

716 Posts

Scritto - 02/03/2009 :  23:07:53  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Il 28 febbraio u.s. scadeva il termine, peraltro non perentorio, per la trasmissione dei dati di riscossione ICI e ISCOP relativi all’anno 2008 da parte dei soggetti interessati, che ricordiamo sono i seguenti:
-i comuni, nei casi stabiliti nell’art. 3 del decreto ovvero nel caso in cui abbiano previsto modalità di pagamento dell’ICI e dell’ISCOP aggiuntive rispetto al pagamento mediante bollettino di conto corrente postale o al versamento mediante F24. Tale attività riguarda anche i comuni per i quali Poste Italiane S.p.A. non provvede alla rendicontazione dei bollettini di conto corrente postale;
-l’agente della riscossione che svolge attività di riscossione per l’ente locale, anche con riferimento agli eventuali versamenti per comuni estranei alla propria competenza;
- i soggetti a cui gli enti locali, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno affidato la riscossione dei tributi, di seguito denominati “affidatari”;
-l a società Poste Italiane S.p.A.

Relativamente alla tempistica delle trasmissioni si effettuano le seguenti precisazioni distinguendo le annualità 2007 e 2008 e le annualità successive.
I termini sono i seguenti:
- 31 dicembre 2008 per la trasmissione dei dati relativi al 2007;
- 28 febbraio 2009 per la trasmissione dei dati relativi al 2008.

Per quanto concerne le trasmissioni a regime la tempistica è così stabilita:
- entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento devono essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 luglio a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi;
- entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento devono essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi.
Ciò comporta dunque che:
- entro il 31 ottobre 2009 dovranno essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2009 a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi;
- entro il 31 marzo 2010 dovranno essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010 a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi.
Le trasmissione dei dati per gli anni successivi seguiranno tale tempistica.
Si ricorda inoltre che con nota n. 2082 del 28 gennaio 2009 il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che la trasmissione dei dati in questione che va effettuata avendo riguardo a tutti i versamenti dell’ICI e dell’ISCOP relativi all’anno d’imposta preso in considerazione, secondo il criterio di cassa.
Per quanto concerne le somme versate a titolo di sanzioni ed interessi, quindi, assumono rilevanza anche i versamenti effettuati nell’anno di imposizione preso in considerazione ma relativi ad annualità precedenti.


eugenio@piscino.it
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