Il 28 febbraio u.s. scadeva il termine, peraltro non perentorio, per la trasmissione dei dati di riscossione ICI e ISCOP relativi all’anno 2008 da parte dei soggetti interessati, che ricordiamo sono i seguenti: -i comuni, nei casi stabiliti nell’art. 3 del decreto ovvero nel caso in cui abbiano previsto modalità di pagamento dell’ICI e dell’ISCOP aggiuntive rispetto al pagamento mediante bollettino di conto corrente postale o al versamento mediante F24. Tale attività riguarda anche i comuni per i quali Poste Italiane S.p.A. non provvede alla rendicontazione dei bollettini di conto corrente postale; -l’agente della riscossione che svolge attività di riscossione per l’ente locale, anche con riferimento agli eventuali versamenti per comuni estranei alla propria competenza; - i soggetti a cui gli enti locali, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno affidato la riscossione dei tributi, di seguito denominati “affidatari”; -l a società Poste Italiane S.p.A.
Relativamente alla tempistica delle trasmissioni si effettuano le seguenti precisazioni distinguendo le annualità 2007 e 2008 e le annualità successive. I termini sono i seguenti: - 31 dicembre 2008 per la trasmissione dei dati relativi al 2007; - 28 febbraio 2009 per la trasmissione dei dati relativi al 2008.
Per quanto concerne le trasmissioni a regime la tempistica è così stabilita: - entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento devono essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 luglio a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi; - entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento devono essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi. Ciò comporta dunque che: - entro il 31 ottobre 2009 dovranno essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2009 a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi; - entro il 31 marzo 2010 dovranno essere trasmessi i dati relativi ai versamenti effettuati dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010 a titolo di ICI, di ISCOP, di sanzioni e di interessi. Le trasmissione dei dati per gli anni successivi seguiranno tale tempistica. Si ricorda inoltre che con nota n. 2082 del 28 gennaio 2009 il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che la trasmissione dei dati in questione che va effettuata avendo riguardo a tutti i versamenti dell’ICI e dell’ISCOP relativi all’anno d’imposta preso in considerazione, secondo il criterio di cassa. Per quanto concerne le somme versate a titolo di sanzioni ed interessi, quindi, assumono rilevanza anche i versamenti effettuati nell’anno di imposizione preso in considerazione ma relativi ad annualità precedenti. |