| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 09/11/2010 : 21:52:31 Nella proposta di legge relativa alla nuova disciplina del patto di stabilità anni 2011-2012-2013 viene confermato il limite all'indebitamento dell'8% per i soli comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province. Rispetto alla precedente bozza normativa, è stato corretto il riferimento all'anno di confronto che anziché rispetto all'ultimo anno sarà effettuato rispetto al penultimo. Nel 2011, pertanto, si potranno assumere mutui solo se sarà rispettato il parametro 8% calcolato con riferimento alla situazione in essere nel 2009 definita secondo il meccanismo previsto dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (interessi passivi, mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie anno 2009; entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto 2007). L'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 non viene quindi modificato, ma, per il triennio 2011-2012-2013, il limite sarà calcolato col metodo sopra indicato per gli enti soggetti al patto di stabilità, ai fini del contenimento degli oneri finanziari del Titolo I intervento 06, che, come noto, incidono sul calcolo patto di stabilità, oltre al fatto che la relativa entrata del Titolo V non è rilevante ai fini del medesimo saldo. |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| comunedilipomo |
Posted - 10/11/2010 : 18:31:11 Un dubbio. Le operazioni di leasing non dovrebbero rientrare nel calcolo del limite del 204 o sbaglio? |
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