| T O P I C R E V I E W |
| FABRIZIO BRAMBILLA |
Posted - 14/07/2010 : 14:25:40 Volevo sapere se, a prescindere da valutazioni sulla legittimità costituzionale della norma (peraltro già emerse negli articoli di commento), la disposizione dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 che impone, dal 2011, la riduzione dell'80% della spesa 2009 in materia di incarichi di "studio e consulenza" debba evere un'interpretazione restrittiva (vale a dire circoscrivendo gli incarichi alle sole due ipotesi previste) oppure estensiva (includendo, pertanto, tutti gli incarichi di collaborazione di natura autonoma, a prescindere dal contenuto sostanziale della prestazione.
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| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| katia74kp@libero.it |
Posted - 15/07/2010 : 08:58:13 Insomma sembra che non ci saranno molte variazioni a favore dei comuni nella legge di conversione rispetto alla prima stesura del decreto?
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| Gianluca Bertagna |
Posted - 14/07/2010 : 21:11:22 Io credo che sia tornata l'ora di leggere le norme per quello che c'è scritto. Le "interpretazioni estensive" che tanto vanno di moda e piacciono ad alcune sezioni regionali della Corte dei conti mi sembra che eccedano rispetto a quel principio delle preleggi che le norme vanno prima di tutto applicate per quanto c'è scritto. Stavolta la disposizione mi sembra cristallina. Di tutti gli incarichi attribuibili ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/01, solo quelli di consulenza e studio vanno contenuti dal 2011. La definizione è quella della Corte dei conti Sezione di Controllo del 2005: - Studio: una relazione finale - Consulenza: la richiesta di pareri.
Ma di certo non mi meraviglierò alla prima interpretazione diversa.
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