| T O P I C R E V I E W |
| annam |
Posted - 04/05/2009 : 15:19:37 L'applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, 1' comma, lett. c) del d.lgs.267/2000 se si tratta di spese RIPETITIVE può essere fatto UNA SOLA VOLTA durante l'esercizio, entro il 30/11 considerato che l'art. 175, 8° comma, recita "mediante LA variazione di assestamento generale....", dice LA VARIAZIONE, NON LE VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO... leggo correttamente? grazie. |
| 4 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| PaoloGros1958 |
Posted - 07/05/2009 : 14:29:47 art,187 T.U " per le altre spese correnti solo in sede di assestamento" ovvero per quelle correnti non ripetitive ( una tantum )in ogni momento dell'esercizio dopo verifica ex 193 ( che puo essere fatta anche una volta al mese se il regolamento lo prevede) e per "le altre spese" ovvero anche quelle ripetitive solo in sede di assestamento . |
| andrea65 |
Posted - 07/05/2009 : 13:10:59 Io l'applicazione dell'avanzo l'ho frazionata spesso; io leggo la norma così: le spese di funzionamento non ripetitive le applico quando voglio, le altre spese correnti le applico sono in assestamento. |
| annam |
Posted - 07/05/2009 : 09:34:58 Paolo, scusa, quindi significa che l'amministrazione non può frazionare l'applicazione dell'avanzo (x spese ripetitive) in più momenti? Grazie. |
| PaoloGros1958 |
Posted - 06/05/2009 : 13:55:10 Infatti aggiunge "generale" che in effetti considera tutto il bilancio.Mi pare corretta la tua interpretazione. |