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annam
199 Posts |
Scritto - 04/05/2009 : 15:19:37
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L'applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, 1' comma, lett. c) del d.lgs.267/2000 se si tratta di spese RIPETITIVE può essere fatto UNA SOLA VOLTA durante l'esercizio, entro il 30/11 considerato che l'art. 175, 8° comma, recita "mediante LA variazione di assestamento generale....", dice LA VARIAZIONE, NON LE VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO... leggo correttamente? grazie. |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 06/05/2009 : 13:55:10
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| Infatti aggiunge "generale" che in effetti considera tutto il bilancio.Mi pare corretta la tua interpretazione. |
Paolo |
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annam
199 Posts |
Scritto - 07/05/2009 : 09:34:58
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Paolo, scusa, quindi significa che l'amministrazione non può frazionare l'applicazione dell'avanzo (x spese ripetitive) in più momenti? Grazie. |
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andrea65
108 Posts |
Scritto - 07/05/2009 : 13:10:59
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| Io l'applicazione dell'avanzo l'ho frazionata spesso; io leggo la norma così: le spese di funzionamento non ripetitive le applico quando voglio, le altre spese correnti le applico sono in assestamento. |
andrea |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 07/05/2009 : 14:29:47
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art,187 T.U " per le altre spese correnti solo in sede di assestamento" ovvero per quelle correnti non ripetitive ( una tantum )in ogni momento dell'esercizio dopo verifica ex 193 ( che puo essere fatta anche una volta al mese se il regolamento lo prevede) e per "le altre spese" ovvero anche quelle ripetitive solo in sede di assestamento . |
Paolo |
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