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 applicazione avanzo per assestamento
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annam

199 Posts

Scritto - 04/05/2009 :  15:19:37  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
L'applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, 1' comma, lett. c) del d.lgs.267/2000 se si tratta di spese RIPETITIVE può essere fatto UNA SOLA VOLTA durante l'esercizio, entro il 30/11 considerato che l'art. 175, 8° comma, recita "mediante LA variazione di assestamento generale....", dice LA VARIAZIONE, NON LE VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO...
leggo correttamente? grazie.

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 06/05/2009 :  13:55:10  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Infatti aggiunge "generale" che in effetti considera tutto il bilancio.Mi pare corretta la tua interpretazione.

Paolo
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annam

199 Posts

Scritto - 07/05/2009 :  09:34:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Paolo, scusa, quindi significa che l'amministrazione non può frazionare l'applicazione dell'avanzo (x spese ripetitive) in più momenti?
Grazie.
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andrea65

108 Posts

Scritto - 07/05/2009 :  13:10:59  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Io l'applicazione dell'avanzo l'ho frazionata spesso; io leggo la norma così: le spese di funzionamento non ripetitive le applico quando voglio, le altre spese correnti le applico sono in assestamento.

andrea
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 07/05/2009 :  14:29:47  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
art,187 T.U " per le altre spese correnti solo in sede di assestamento"
ovvero per quelle correnti non ripetitive ( una tantum )in ogni momento dell'esercizio dopo verifica ex 193 ( che puo essere fatta anche una volta al mese se il regolamento lo prevede) e per "le altre spese" ovvero anche quelle ripetitive solo in sede di assestamento .

Paolo
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