| T O P I C R E V I E W |
| corrado |
Posted - 20/03/2009 : 08:27:24 Altra novità dell'emendamento governativo in sede di conversione del d.l. 5/2009 è l'abrogazione del discusso comma 8 in relazione ai proventi derivanti dalle alienazioni. Viene precisato che "restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 28 febbraio 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell’anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni (...) e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito". Temo che - sempre ammesso che l'emendamento si tramuti in legge - si possa ingenerare ulteriore confusione. Come si dovranno comportare quegli enti che abbiano approvato il bilancio prima del 31 dicembre 2008, quando vigeva una precedente versione del comma 8 che sembrava non consentire di escludere i proventi da alienazioni dalla base 2007 ma non dai saldi 2009, 2010 e 2011 (si parlava infatti di soli "saldi utili")? Quale norma vale per questi enti? E quegli enti che abbiano approvato i bilanci dando l'interpretazione al comma 8 fatta propria dalla Corte dei conti della Lombardia? |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| katia74kp@libero.it |
Posted - 20/03/2009 : 15:35:28 bisognerebbe leggere bene il testo dell'emendamento ... qualcuno ce l'ha sottomano? però a me sembra che se passa l'emendamento le alienazioni si possono conteggiare utili a fine patto solo per gli enti che hanno approvato il bilancio dopo il 28 febbraio. natutalmente dovranno essere incluse anche nel conteggio dell'obiettivo e quindi nel saldo 2007. Giusto? Qualcuno mi conferma questa versione? |
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