Altra novità dell'emendamento governativo in sede di conversione del d.l. 5/2009 è l'abrogazione del discusso comma 8 in relazione ai proventi derivanti dalle alienazioni. Viene precisato che "restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 28 febbraio 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell’anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni (...) e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito". Temo che - sempre ammesso che l'emendamento si tramuti in legge - si possa ingenerare ulteriore confusione. Come si dovranno comportare quegli enti che abbiano approvato il bilancio prima del 31 dicembre 2008, quando vigeva una precedente versione del comma 8 che sembrava non consentire di escludere i proventi da alienazioni dalla base 2007 ma non dai saldi 2009, 2010 e 2011 (si parlava infatti di soli "saldi utili")? Quale norma vale per questi enti? E quegli enti che abbiano approvato i bilanci dando l'interpretazione al comma 8 fatta propria dalla Corte dei conti della Lombardia? |