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T O P I C R E V I E W
PaoloGros1958
Posted - 13/01/2009 : 11:07:58 Con una nota pubblicata nel proprio sito lo scorso 9 gennaio, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato le misure dell'indennità di vacanza .....
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 35, della Legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), che dispone l'obbligo del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro, la Ragioneria Generale dello Stato chiarisce che l'emolumento deve essere riconosciuto a decorrere dal mese di aprile del primo anno di ciascun biennio contrattuale e che gli importi dell'emolumento costituiscono anticipazione di benefici contrattuali che andranno riassorbiti al momento dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro.
Ergo per i segretari la decorrenza sara' aprile 2006 , per i dipendenti eell aprile 2008.
2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First)
PaoloGros1958
Posted - 14/01/2009 : 13:50:07 La vacanza contrattuale era norma contenuta nel Ccnl vigente giuridicamente fino al 31.12.2009. Va' corrisposta a livello privato come il contratto ovvero non preceduta da alcun atto amministrativo ( delibera o determina) Trattasi di spesa contrattuale . ( del resto ad esempio se l'Enel alza le tariffe non fai una determina per darne atto e pagare). Di contro le amministrazioni dovrebbero invece spiegare con atto amministrativo perche' si avvalgano della "possibilita'" di non corrispondere l'Ivc
Enza
Posted - 14/01/2009 : 11:32:19 Scusa, ma per la corresponsione è sufficiente una determina oppure è opportuna la delibera di giunta?