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MARIELLA

301 Posts

Scritto - 01/10/2008 :  11:58:11  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
RICORDO SU QUESTO FORUM UN DIBATTITO SULLA COMPENSAZIONE DI PARTITE. CHI RISPONDEVA, NEL NEGARNE LA POSSIBILITA' FACEVA SALVA COMUNQUE LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE COMPENSAZIONE DI CASSA. NON RICORDO CHI AVEVA RISPOSTO, MA VORREI RIPRENDERE L'ARGOMENTO CON QUESTA CONSTATAZIONE, SULLA QUALE VORRETE ESPRIMERE IL VOSTRO AUTOREVOLE PARERE: SE HO UN CREDITO (NON TRIBUTARIO) E, CONTEMPORANEAMENTE UN DEBITO (PER ES. PER UNA FORNITURA)VS QUALCUNO, NON POSSO CERTAMENTE COMPENSARLI, MA COSA MI IMPEDISCE DI EMETTERE IL MANDATO DI PAGAMENTO E, CONTESTUALMENTE, UNA REVERSALE DI INCASSO (SEMPLIFICANDO CHE L'IMPORTO SIA LO STESSO)?

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 01/10/2008 :  12:06:03  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Nulla osta . La compensazione di cassa ( mandato e reversale contestuale ) e' sempre ammessa.

Paolo
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MARIELLA

301 Posts

Scritto - 01/10/2008 :  12:24:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
NEL RINGRAZIARE PER LA RISPOSTA, CREDI CHE SIA OPPORTUNO FAR PRECEDERE IL TUTTO CON UN ATTO DELL'ESECUTIVO, O LA COMPENSAZIONE DI CASSA PUO' OPERARE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DI CHI EMETTE GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DI INCASSO BASANDOSI SUI TITOLI CHE NE FORMANO I PRESUPPOSTI (ES. ESISTENZA DEL DEBITO ATTRAVERSO L'ATTO DI LIQUIDAZIONE ED ESISTENZA DEL CREDITO)?
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 01/10/2008 :  15:29:06  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Devi accordarti con il debitore/creditore che dovra' quietanzare il mandato senza il ritiro del denaro che la tesoreria portera' ad incasso della reversale.
Nulla piu'.

Paolo
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Monti

178 Posts

Scritto - 02/10/2008 :  12:24:07  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Sono d'accordo con la compensazione di cassa.

Per quanto riguarda la quietanza sul mandato, al fine di non "rompere le scatole" al creditore (che magari risiede fuori dal territorio comunale) mi faccio autorizzare formalmente dallo stesso a procedere alle operazioni di compensazione, per cui sul mandato e sulla corrispondente reversale (entrambi intestati al creditore/debitore), nello spazio relativo alla modalità di estinzione del titolo da parte del tesoriere, indico:

- sul mandato: importo da utilizzare per l'estinzione della reversale n. xxx;

- sulla reversale: importo da riscuotere mediante estinzione del mandato n. xxx.
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 02/10/2008 :  12:48:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
E' una buona idea ma vedi a distanza di tempo il crediore/debitore , per oscuri motivi, arriva e chiede : chi lìha autorizzata a fare questo ?
Se non abbiamo uno scritto o una firma di quietanza che e' piu' veloce e' , per vissuto, meglio non farlo.
Ma e' solo una mia opinione.

Paolo
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Monti

178 Posts

Scritto - 02/10/2008 :  13:12:16  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Condivido senz'altro che la quietanza sarebbe la soluzione migliore, però qualche volta mi è capitato che il creditore/debitore, ancorché sollecitato, tergiversasse ad andare fisicamente in tesoreria a quietanzare il mandato che al 31.12 mi è rimasto inestinto, per cui ho ritenuto di ovviare come detto.

Quando ho scritto che "mi faccio autorizzare formalmente" intendevo che richiedo una comunicazione scritta da parte del creditore; ci mancherebbe che l'autorizzazione fosse solo "verbale".
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