Il Forum del Governo Locale - art. 110 e mobilita ex art 34 34 bis d.lgs. 165
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 art. 110 e mobilita ex art 34 34 bis d.lgs. 165
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michele

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Scritto - 23/08/2014 :  18:07:48  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Secondo voi si deve richiedere la disponibilità anche per assunzioni 110 superiori all anno?

vgiannotti

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Scritto - 23/08/2014 :  18:18:50  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La mobilità è solo per assunzioni a tempo indeterminato, non per quelle a tempo determinato previste dall'art.110 comma 1 TUEL, sia esse dirigenziali che per alta professionalità.
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michele

69 Posts

Scritto - 24/08/2014 :  16:30:53  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Mi riferivo al nuovo testo dopo la conversione del dl 90/2014
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 24/08/2014 :  17:14:34  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Il D.L.90/2014 non mi sembra che abbia previsto la previa mobilità per l'art.110 comma 1 (o comma 2), ha solo ampliato i limiti al 30% e previsto la selezione pubblica. Leggendo bene hai scritto "disponibilità" e non "mobilità", non so che cosa significa "disponibilità" ( a che fine?)In termini di spese del personale ?
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 24/08/2014 :  17:27:39  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Il riferimento penso che sia all'art.34 D.Lgs.165/01, nella parte in cui precisa "...l'avvio di procedure concorsuali e le nuove
assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo
superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco...". Le assunzioni di cui all'art.110 comma 1 non avvengono tramite procedure concorsuali, ma tramite selezione pubblica, dove è ancora lasciata grande discrezionalità al Sindaco in merito ad una assunzione ancora di tipo quasi "fiduciario".
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Cri

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Scritto - 26/08/2014 :  17:39:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
A mio avviso anche le assunzioni previste dall'art. 110 sono soggette alla verifica ai fini di ricollocare personale in disponibilità. Si tratta comunque di assunzioni a tempo determinato spesso superiori a 12 mesi e questo le ricomprende nella fattispecie dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dal D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014. Il fatto che possano essere "borderline" non esime dal rispetto delle recenti disposizioni di legge.
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 26/08/2014 :  18:12:04  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Le assunzioni ai sensi dell'art.110 c.1 e c.2 TEUL restano assunzioni di tipo essenzialmente fiduciario, sia se riguardano assunzioni di Dirigenti che di Alta professionalità. L'inserimento della "selezione pubblica" è nata esclusivamente per la dicotomia esistente dalla posizione recentemente espressa dalla Suprema Corte dei Cassazione, la quale pur riconoscendo il carattere fiduciario della stessa, imponeva alle amministrazioni di effettuare una verifica professionale e dei requisiti richiesti (es. Laurea). Inoltre, vi è una differenza ontologica, tra art.36 D.Lgs.165/01 (assunzioni a tempo determinato) e art.110 comma 1 (assunzioni a termine delle citate figure professionali, le quali non rientrano nel citato art.36, altrimenti sarebbero soggette al limite di 36 mesi, cosa che risulta in conflitto con la durata del mandanto del Sindaco (fino a 5 anni). Infine, le assunzioni effettuate ai sensi dell'art.110 c.1 e c.2 non soggiaciono nè alla forma (esami, per titoli ed esami)nè alla pubblicità richiesta (Gazzetta Ufficale per l'art.36 e solo pubblicità via internet per l'art.110 c.1 e c.2). Sulla differenza tra tali posizioni si sono spese tutte le magisttrature (contabili, amministrative e civili). In conclusione l'art.110 c.1 e c.2 TUEL non sono soggetti alla previa procedura di ricollocazione.

Edited by - vgiannotti on 26/08/2014 18:15:15
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Cri

89 Posts

Scritto - 01/09/2014 :  13:36:15  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La pensiamo diversamente.
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 01/09/2014 :  21:50:23  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
I rapporti a tempo determinato sono regolati dall’art.92 TUEL rubricato “Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale”, mentre l’art.110 parla di “Incarichi a contratto”.
“...gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”.
La previa procedura di cui all'art.34 D.Lgs.165/01 dice testualmente “...l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi...”.
Precisato ciò, appare evidente che la norma speciale dell'art.110 non possa configurarsi nè come concorso pubblico nè come nuova assunzione a tempo determinato, assunzione quest'ultima disciplinata dall'art.36 TUPI e non dall'art.110.

Edited by - vgiannotti on 01/09/2014 21:51:43
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Cri

89 Posts

Scritto - 02/09/2014 :  12:20:12  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Perfetto. Ognuno è libero di fare le scelte che crede, no?
Per me l'argomento è chiuso.
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alessandro_manzoni

128 Posts

Scritto - 02/09/2014 :  23:07:09  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
quote:
Originally posted by vgiannotti

dicotomia esistente dalla posizione recentemente espressa dalla Suprema Corte dei Cassazione, la quale pur riconoscendo il carattere fiduciario della stessa, imponeva alle amministrazioni di effettuare una verifica professionale e dei requisiti richiesti



Puoi gentilmente darmi i riferimenti della sentenza?
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vgiannotti

186 Posts

Scritto - 03/09/2014 :  09:56:47  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Una parte della giurisprudenza della Cassazione ritiene, invece, un obbligo per l'amministrazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 cost.), di procedere nel conferimento degli incarichi dirigenziali a valutazioni di tipo comparativo, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e a motivare le ragioni giustificatrici delle nomine.
Cfr. ex multis Cassazione Sezione Lavoro del 26 settembre 2011 n. 19630; Cass. 26 novembre 2008, n. 28274, e Cass. 14 aprile 2008, n. 9814
Infine, altre sentenze della nomofilachia ritengono che l'esercizio del potere unilaterale negoziale e la natura fiduciaria della scelta del dirigente, al quale conferire l'incarico, vincolino l'Amministrazione al rispetto dei criteri indicati dal bando e quelli legali, oltre che del divieto di discriminazione e del canone di correttezza e buona fede che presidiano ogni rapporto obbligatorio contrattuale, ma non impongano la motivazione della nomina effettuata, che costituisce scelta di carattere essenzialmente fiduciario.
cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 19 luglio 2011, n. 15764, Cass. 6 marzo 2009 n. 5457; Cass. 3 novembre 2006, n. 23549 e Cass. 12 novembre 2007, n. 23480

Edited by - vgiannotti on 03/09/2014 09:58:30
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