E' vietato erogare contributi nella settimana precedente le elezioni come desumibile dalla lettura coordinata delle seguenti norme:
legge 24 gennaio 1979, n. 18
ELEZIONI
51. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (76).
(76) Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.
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decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
ELEZIONI
95. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (215).
(215) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
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Legge 25 maggio 1970, n. 352
REFERENDUM
TITOLO V Disposizioni finali
50. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (19).
(19) Articolo così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.[/right]ll'art. 32, s[left]econdo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
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