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DANIELA67
5 Posts |
Scritto - 03/04/2014 : 10:36:07
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COME VI COMPORTATE CON PARERE RAL_1559_Orientamenti Applicativi I titolari di posizione organizzativa hanno diritto al compenso per straordinario elettorale nel caso delle elezioni per il rinnovo degli organi comunali? In relazione a tale disciplina, si evidenzia che, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell’Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell’ente). |
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Monti
178 Posts |
Scritto - 17/04/2014 : 14:21:59
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Dall'ottimo sito di Gianluca Bertagna.
Lo straordinario elettorale… poi giuro che, dopo Pasqua, divento buono.
Sulla questione, sono stato più e più volte coinvolto e così tutti i colleghi della Redazione di PN.
Allora, la situazione è questa.
1. C’è un obbligo di legge di garantire il corretto funzionamento delle elezioni amministrative.
2. C’è un norma contrattuale (Art. 39 comma 1 del CCNL 14.09.2000) che dice:
Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
3. C’è qualcuno che chiede un parere all’Aran
4. C’è un parere dell’Aran che così risponde:
RAL_1559: tutti gli oneri per lavoro straordinario trovano copertura nell’apposito fondo di cui all’art. 14 del CCNL 1° aprile 1999 e solo in particolari casi (consultazioni elettorali nazionali o emergenze per calamità naturali) che hanno particolari fonti di finanziamento, si consente l’incremento delle risorse
5. C’è qualcuno che, non contento, chiede un parere anche alla Prefettura
6. C’è una Prefettura che chiede un parere al Ministero dell’Interno
7. C’è il parere del Ministero dell’Interno (Prot. 15700/2014) che conferma quanto detto dall’Aran.
8. Ci sono l’Anci e l’Anusca che magari potrebbero dire qualcosa.
Ora, vi prego. Non chiedetemi cosa fare. C’è l’Aran. C’è la Prefettura. C’è il Ministero dell’Interno.
Io vi auguro, seriamente e serenamente, Buona Pasqua (torno sul sito dal 28 aprile).
Al massimo, incollo di seguito, quello che la Redazione di Personale News, ha ritenuto di dire sull’argomento. QUESITO ALLA REDAZIONE DI PERSONALE NEWS
In qualità di ente abbonato al vostro servizio “tutte le news via email + servizio quesiti”, si sottopone alla Vostra cortese attenzione la seguente richiesta di parere.
In riferimento all’orientamento applicativo RAL_1559 L’ARAN, la quale specifica che tutti gli oneri per lavoro straordinario trovano copertura nell’apposito fondo di cui all’art. 14 del CCNL 1° aprile 1999 e solo in particolari casi (consultazioni elettorali nazionali o emergenze per calamità naturali) che hanno particolari fonti di finanziamento, si consente l’incremento delle risorse.
Quindi, nel caso delle consultazioni amministrative esiste una possibilità di incrementare il fondo straordinari con fondi di bilancio o possiamo solo incrementarlo della parte che ci verrà rimborsata per lo straordinario delle elezioni del Parlamento europeo? RISPOSTA DELLA REDAZIONE DI PERSONALE NEWS
Come evidenziato nel quesito, l’ARAN ha preso una posizione molto netta e rigida nell’interpretazione dell’articolo 39 del CCNL 14 settembre 2000; di conseguenza, l’unica soluzione per rispettare le indicazioni dell’Agenzia è contenere la quota di straordinari a carico del comune entro i limiti del fondo dello straordinario di cui all’articolo 14 del CCNL 1° aprile 1999.
A tale scopo, per ridurre al massimo l’utilizzo del lavoro straordinario, potranno essere utilizzati altri strumenti organizzativi, quali la turnazione del personale e il suo utilizzo tramite altre forme di flessibilità (ad esempio, fissando per il periodo elettorale un orario su base plurisettimanale).
Sottolineiamo però che le indicazioni dell’ARAN[1], seppure autorevoli, vanno oltre quello che è il dato testuale del contratto. In particolare l’articolo 39, commi 1 e 2, del CCNL 14 settembre 2000 stabilisce:
“1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999”.
La disposizione contrattuale del comma 1 (prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti dei fondi di cui all’art. 14 del CCNL 1° aprile 1999) non fa distinzioni in merito alla provenienza delle risorse, contrariamente al comma 2, dove, in modo comunque non esplicito, si parla di “acquisire” le risorse per il pagamento delle prestazioni straordinarie degli incaricati di posizione organizzativa.
Di conseguenza, fermo restando che le spese per lavoro straordinario con oneri a carico dell’ente devono essere computate ai fini della calcolo della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, si potrebbe sostenere che non è vietato incrementare il fondo del lavoro straordinario con le somme necessarie per lo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative.
Del resto, le indicazioni dell’ARAN sul punto specifico, anche per quanto riguarda i “possibili finanziamenti derivanti da fonti nazionali o anche regionali per fronteggiare emergenze e calamità naturali”, paiono fuorvianti.
L’Agenzia sembra non rendersi conto che esistono una infinità di “eventi straordinari imprevedibili” o “calamità naturali” di tipo squisitamente locale, alle quali non si può evitare di fare fronte e che, pur richiedendo un notevole impegno di lavoro straordinario, non godono dei “finanziamenti derivanti da fonti nazionali o anche regionali”, semplicemente perché non vengono attivate dichiarazioni di “stato di emergenza” o emanate ordinanze di protezione civile che dispongano deroghe o stanzino fondi ad hoc.
In proposito, si deve anche ricordare (come ribadito dalla stessa ARAN di recente[2]) che è vietato autorizzare prestazioni di lavoro straordinario in assenza dei fondi per il pagamento delle medesime, visto che il “recupero” non può essere imposto dall’amministrazione ed è una scelta discrezionale del dipendente.
Per questo, riteniamo sostenibile che, a fronte di un’attività ineludibile, che esula dalla discrezionalità dell’ente, come le elezioni (o le emergenze di tipo locale), nel caso di insufficienza delle risorse del fondo degli straordinari, sia possibile, anzi doveroso l’incremento, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.
È chiaro, però, che il suddetto incremento dovrà essere fatto nei limiti di quanto strettamente necessario e motivando ampiamente le scelte effettuate.
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Da ultimo, i sindacati hanno inviato al Ministero dell'Interno e all'ANCI la seguente richiesta:
Roma, 3 aprile 2014
Ministero dell’Interno Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani Segretario Generale
e p.c. ARAN Presidente
OGGETTO: Lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali amministrative
Gentilissimi, nell’imminenza delle prossime consultazioni elettorali europee ed amministrative, l’A.R.A.N. ha prodotto un parere che rischia di creare ai Comuni gravi problemi per garantire la piena funzionalità dei sevizi elettorali e che non possiamo che definire, con preoccupazione, profondamente sbagliato.
Il parere in questione riguarda la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali comunali.
L’A.R.A.N sostiene infatti che la spesa per fronteggiare eventuali prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle elezioni amministrative locali debba trovare il suo finanziamento esclusivamente fra le risorse definite dall’art. 14, del c.c.n.l. 1.4.1999, escludendo la possibilità di un'integrazione con fondi propri di bilancio.
Questa interpretazione non tiene conto di quanto definito dal c.c.n.l. 14.09.2000, cd. “code contrattuali”, all’art. 39, comma 1, laddove è stabilito che: “Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare […] non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del c.c.n.l. 1.4.1999”.
Tale clausola contrattuale non identifica né esclude alcune tipologie di “consultazioni elettorali”, e quindi senz’altro trovano spazio anche quelle riferite al rinnovo degli organi comunali.
Ribadiamo, quindi, che i Comuni, secondo questa interpretazione, rischiano di non poter assicurare la piena funzionalità dei servizi elettorali, o di altri servizi, senza compromettere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Chiediamo ai soggetti in indirizzo di provvedere affinché la questione posta si risolva rapidamente. In assenza di un positivo riscontro saremo costretti a ricorrere alle iniziative opportune.
Distinti saluti.
FP CGIL CISL FP UIL FPL |
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