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 incarico 110 ed aspettativa
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michele

69 Posts

Scritto - 05/03/2014 :  00:15:20  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Il problema è vecchio, ma, a mio avviso, mai completamente risolto.
Un dipendente di una pubblica amministrazione stipula un contratto a tempo determinato con qualifica dirigenziale presso un ente locale ai sensi dell'art. 110 tuel. Come è noto può riguardare un posto di responsabile di servizio o di alta specializzazione (art. 110 primo comma) o un incarico al di fuori della dotazione organica (art. 110 secondo comma). Problema: ha diritto ad ottenere l'aspettativa senza assegni dall'amministrazione cui appartiene (ente locale o altra pa) o è solo una aspettativa (per altro verso la pa è obbligata a concederla o può discrezionalmente decidere di non darla)? Il comma 5 art. 110 del TUEL dice che il rapporto è risolto di diritto per incarichi 110 secondo comma. L'articolo 19, comma 6, TUPI prevede che
"per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio." Le varie interpretazioni date alla norma dalle varie sezioni della corti dei conti (riunite ed autonomia incluse) anche se guardano ai rapporti tra le due disposizioni (110 e 19) con altra angolatura, sostengono che il 19, commi 6 e 6 bis, si applica anche agli enti locali limitatamente per gli incarichi 110 comma 1, mentre escludono l'abrogazione tacita (da parte del 19) delle disposizioni relative al 110 comma 2. Se così fosse anche per il problema dell'aspettativa, allora le conclusioni dovrebbero essere che se il dipendente riceve da altro ente un incarico ex art 110 comma 1, l'ente di appartenenza è tenuto (per me solo facoltizzato in ogni caso) a concedergli l'aspettativa, mentre se ha un incarico ex art. 110 comma 2, il suo rapporto è risolto di diritto ex 5 comma medesimo articolo, essendo lo stesso ancora operante. Avete opinioni o altre indicazioni in proposito? Per me l'articolo 110 comma 5 (risoluzione di diritto), opera senza alcun dubbio per gli incarichi 110 comma 2, mentre per gli incarichi 110 primo comma, l'amministrazione comunale ove lavora il dipendente ha facoltà di concedergli o meno l'aspettativa. Per ciò che concerne l'aspettativa ex art. 19 comma 6, la disposizione si può applicare ai dipendenti delle pa, unicamente per gli incarichi dirigenziali conferiti dalle amministrazioni dello Stato (commi 2-5) e non per quelli conferiti dagli enti locali. Spero di essere stato chiaro.

vgiannotti

186 Posts

Scritto - 05/03/2014 :  14:59:37  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Il primo problema riguarda la regolamentazione che l'ente ha effettuato rispetto a detta possibilità, ossia la disciplina dei criteri riguardo all'eventuale aspettativa per incarichi dirigenziali assunti dal dipendente. Esiste, non di meno, un principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, che al fine di evitare immotivati dinieghi, al contrario di quanto disciplinato dalla legge, impongo l'obbligo di evidenziare le motivazioni per una eventuale mancata concessione di tale aspettativa. Per questo motivo, è meglio se la stessa sia disciplinata da una norma secondaria quale il regolamento degli uffici e dei servizi, rinforzata da eventuali criteri definiti a monte da parte del Consiglio Comunale. Preciato ciò, secondo il mio modesto avviso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.110, in quanto già la disposizione è regolata direttamente dalla legge e quindi l'aspettativa prevista dalla norma è applicabile anche agli incarichi eventualmente affidati al dirigente ai sensi dell'art.110 comma 2, ovvero ai sensi dell'art.19 comma 6 D.LFS.165/01 se di amministrazione statale.

Edited by - vgiannotti on 05/03/2014 15:02:47
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michele

69 Posts

Scritto - 05/03/2014 :  19:45:59  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Concordo 100% sul fatto che è meglio disciplinare il tutto a livello regolamentare, è che spesso ciò non avviene (o meglio quando si presenta il caso allora emergono i problemi). Il problema si pone con forza in questi tempi dati i limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato, in particolare per personale posto in posizioni apicali la cui aspettativa costringe l'ente a ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per coprire il vuoto organico venutosi a determinare. Se poi devo ricorrere a mia volta ad un contratto ex 110, si rischia di innestare una catena di S. Antonio se il nominato è a sua volta dipendente di altro ente. Ancora più problematica diventa la cosa se chi è in aspettativa rientra all'"improvviso" e nell'ente di origine era stato assunto un 110. Probabilmente in questi termini una motivazione al diniego può starci.
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