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gigia92
25 Posts |
Scritto - 25/01/2014 : 13:32:29
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A fronte della situazione di predissesto finanziario dell'Ente, tra le misure adottate per il riequilibrio dei conti, anche la riduzione delle spese di personale con blocco del turn over, azzeramento del salario accessorio e prepensionamento dei dipendenti aventi diritto.Cio' premesso si chiede, nell'ipotesi di definitiva dichiarazione dello stato dissesto,posto che l'Ente non presenta eccedenze di personale,quali siano i criteri per la individuazione del personale che, nel caso in cui si giunga alla stipulazione di contratti di solidarietà,dovrà essere collocato in disponibilità e, ancora,come debbano essere ripartiti i tagli tra personale dipendente e dirigenti. Grazie. |
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 25/01/2014 : 15:17:02
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Negli enti in predissesto (art.243 TUEL)si applica solo la rideterminazione della dotazione organica sulla base del DM che definisce il rapporto numero di dipendenti numero di abitanti. Qualora a seguito della citata rideterminazione emergano dipendenti che devono essere posti fuori dalla dotazione organica, l'amministrazione definirà i criteri previsti dal D.L.95/12 (prepensionamenti, posizionamento dei dipendenti in part time e quant'altro). I citati criteri sono oggetto di esame congiunto con le organizzazioni sindacali. Ciò riguarda il personale e la dotazione organica. In merito alla contrattazione integrativa, le disposizioni legislative prevedono esclusvamente l'azzeramento delle risorse variabili a carico del bilancio dell'ente (art.15 comma 5 dipendenti e 26 comma 3 dirigenti qualora esistenti). Il dissesto non differisce dal predissesto, in quanto i meccanismi sono uguali. La differenza risiede esclusivamente nel fatto che in caso di dissesto viene nominato l'OSL (organo straordinario di liquidazione,)con spese a carico dell'amministrazione, che assume su di se i debiti dell'ente fino alla data del dissesto e ripartisce le varie risorse disponibili nel bilancio riequilibrato ai fornitori. Mentre nel pre dissesto il piano di riequilibrio è su dieci anni, nel dissesto è previsto in cinque anni. Se nel pre dissesto si accede al fondo di riequilibrio sarà obbligatoria la riduzione del 10% in tre anni delle prestazioni di servizi e 25% dei trasferimenti a carico del comune. In merito al personale entrambe le procedure sono soggetta ad autorizzazione e approvazione da parte della Commissione di stabilità degli enti locali. |
Edited by - vgiannotti on 26/01/2014 19:09:26 |
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francesco63
9 Posts |
Scritto - 02/02/2014 : 14:01:06
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caro VGiannotti ho letto la risposta inerente la diversità tra dissesto e predissesto mi chiedevo la Commissione di stabilità degli enti locali da chi è composta e dove è insediata? ovvero è comunale o regionale? chi sono i membri che la compongono?
grazie per il contributo all'arricchimento professionale che ci fornisci giornalmente con il forum
francesco |
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vgiannotti
186 Posts |
Scritto - 02/02/2014 : 22:54:52
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La Commissione di stabilità è unica a livello nazionale. All'interno sono presente i diversi rappresentanti istituzionali (RGS, Funzione Pubblica, Rappresentanti dell'ANCI, Ministero dell'Interno). La sede è presso il Ministero dell'Interno a Roma (palazzo del Viminale). L'attività istruttoria è suddivisa in due sezioni che fanno capo al Capo Dipartimento del Ministero dell'Interno Dott. Verde, una si occupa della dotazione organica e l'altra (formata da segretari comunali senza sede)si occupa degli aspetti finanziari del piano di riequilibrio. |
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