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 CESSIONE QUOTE SOCIETARIE.
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648 Posts

Scritto - 14/01/2014 :  14:31:39  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Gli enti locali hanno tempo fino al 30 aprile 2014 per cedere a terzi le proprie quote societarie non strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.
Il comma 569 della legge di stabilità 2014 proroga (o meglio, riposiziona) il termine inizialmente previsto dalla legge 244/07 per la dismissione di partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non necessari alle finalità pubbliche.
In base alla Finanziaria 2008, l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento di quelle esistenti doveva essere autorizzato dall'organo competente (consiglio comunale o provinciale) con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge. Questa delibera doveva essere trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.
Pur non essendo esplicitamente previsto, gli enti sembrerebbero dunque tenuti ad adottare nei prossimi mesi determinazioni aggiornate in merito alle proprie società.
È sempre consentita la partecipazione in organismi che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza a favore di enti senza scopo di lucro e di amministrazione aggiudicatrici.
Il comma 569 integra le cause di recesso ex lege a favore degli enti locali, producendo una sorta di asimmetria contrattuale tra socio pubblico e privato.
Secondo le nuove disposizioni, infatti, le partecipazioni non alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro il mese di aprile 2014 cessano di diritto; da questa data non si producono più gli effetti del contratto societario (una sorta di recesso legale), né si impone più il rispetto degli obblighi previsti dai commi 551 e seguenti dell'articolo 1 della legge 147/13.
Entro i dodici mesi successivi alla cessazione, le società sono inoltre tenute a liquidare in denaro il valore delle quote del socio pubblico cessato, sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dall'articolo 2437-ter del Codice civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato dei titoli.
L'applicazione della norma in questione potrebbe determinare importanti conseguenze finanziarie ed economiche sulle società, soprattutto in termini di fabbisogno finanziario conseguente alla probabile crisi di liquidità per garantire il pagamento in denaro delle quote ai soci pubblici recedenti, con evidenti ripercussioni, oltre che sugli assetti di proprietà, anche a livello occupazionale e sulla vita stessa della società.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

Valeriana
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