Il famoso detto «anno nuovo vita nuova» mal si concorda con la famigerata imposta Imu sulla prima casa che rimane ai primi posti nella scaletta degli adempimenti operativi degli studi e dei Contribuenti anche per il 2014. Come noto con il Decreto Legge n.133 del 30 novembre 2013 è stata sancita l'abolizione definitiva della seconda rata Imu per i seguenti immobili: - abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9);- unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e assegnate ai soci, alloggi degli Iacp, ex casa assegnata al coniuge separato, unità che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali come quelle possedute dagli anziani ricoverati in case di cura, cittadini italiani non residenti in Italia (se casa non locata), unità data in comodato a parenti entro il primo grado e utilizzata come abitazione principale, immobile posseduto dal personale delle forze armate indipendentemente dalla residenza anagrafica se non concesso in locazione); - terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (restano esclusi e terrene montani ma sono invece soggetti a Imu gli altri terreni agricoli); - fabbricati rurali strumentali (sono soggetti quelli rurali ad uso abitativo non adibiti ad abitazione principale). Tuttavia in presenza di maggiore aliquota deliberata dal Comune per il 2013 per l'abitazione principale e le relative pertinenze la differenza tra l'imposta calcolata con l'aliquota effettiva e quella con l'aliquota di base deve essere versata entro il 24 gennaio 2014 per il 40% dal contribuente (il restante 60% risulta invece a carico dello Stato). La legge di Stabilità 2014 appena approvata ha introdotto modifiche in merito alla fiscalità immobiliare dando alla luce la nuova Iuc (Imposta unica comunale) caratterizzata dalla presenza di tre componenti diverse ovvero: - l'Imu dovuta dal possessore degli immobili (sono in questo caso escluse le abitazioni principali e il tributo continua ad essere dovuto per gli altri immobili ovvero abitazioni secondarie, uffici, negozi ecc.); - una tassa sui servizi indivisibili (ad esempio manutenzione delle strade, illuminazione, sicurezza ecc.) detta Tasi; - una tassa relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento a carico dell'utilizzatore denominata Tari. In alcuni casi la Tasi può essere a carico sia del proprietario, ma anche dell'utilizzatore dell'immobile e, tale circostanza si verifica, ad esempio, qualora il fabbricato sia stato concesso in locazione per un periodo superiore a sei mesi (il locatario potrebbe quindi pagare una quota nella misura compresa tra il 10 e il 30% come stabilito dal Comune con proprio regolamento). In sostanza la Tasi reintroduce l'Imu sulla prima casa e il Comune può deliberare le aliquote applicabili per ciascuna tipologia di immobile nel limite massimo dell'aliquota consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (forse il tetto potrebbe essere alzato all'11,60% con apposito provvedimento). Considerando che l'Imu sulla prima casa non è dovuta, a regime la Tasi potrebbe essere determinata, avendo riguardo ai regolamenti dei singoli Comuni, proprio nella misura del 6 per mille (solo nel primo anno la Tasi non potrà superare il 2,5 per mille, ma dal 2015 in avanti sulla prima casa il tributo potrebbe essere teoricamente dovuto nella misura del 6 per mille). Per i fabbricati rurali strumentali infine l'aliquota massima della Tasi non può superare l'1 per mille. La legge di Stabilità 2014, oltre alla proroga al 24 gennaio 2014 del termine per il pagamento della mini-Imu 2013 (40%) ha anche previsto quanto segue: - esclusione dal pagamento di sanzioni e interessi gli eventuali carenti versamenti della seconda rata Imu 2013 se regolarizzati entro il termine del 16 giugno 2014; - la tassazione, a far data dal 2013, ai fini del reddito del 50% della rendita catastale per gli immobili abitativi non locati situati nel medesimo Comune nel quale si trova l'abitazione principale del possessore (rimangono escluse le seconde case e le unità immobiliari locate); - l'esenzione Imu a decorrere dal 2014 di tutti i fabbricati rurali strumentali; - la riduzione da 110 a 75 del coefficiente moltiplicatore da applicare ai fini Imu al reddito dominicale rivalutato dei terreni agricoli (anche non coltivati) solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Previdenza agricola;- infine (buona notizia) l'Imu dovuta sugli Immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30% per il 2014 e del 20% dal 2015 in poi. FONTE: ITALIA OGGI |