La tassa rifiuti (Tarsu) e la maggiorazione Tares potranno essere pagate con il modello F24. Ciò vale anche per i comuni che non sono convenzionati. Questa la risposta del sottosegretario all`Economia, Alberto Giorgetti, durante il question time di ieri in Commissione Finanze ad un quesito proposto dai deputati del Pd Marco Causi e Lorenzo Guerini. La soluzione offre un'àncora di salvataggio ai comuni che hanno scelto di confermare per il 2013 l`applicazione della Tarsu, grazie al famigerato comma 4-quater dell'art. 5 del d-l- n. 102 del 2013 aggiunto in extremis dalla legge di conversione n. 124 del 2013, che contiene una serie di disposizioni in materia di prelievi sui rifiuti che per la loro particolarità, non hanno mancato di procurare molti interrogativi. Tra queste l'inciso che si legge nell'ultimo periodo in base al quale “nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”. La norma ha di fatto aperto la strada all'applicazione della Tarsu anche per il 2013, in barba ad ogni forma di razionalizzazione dei prelievi tentata dalle norme sulla Tares. Anziché un vantaggio per molti comuni ciò potrebbe risolversi in un gran pasticcio visto che gli enti locali interessati avrebbero dovuto indicare ai contribuenti due differenti modalità di versamento per la Tarsu e per la maggiorazione Tares. E così al fine di semplificare la vita ai contribuenti, il Dipartimento delle Finanze d'intesa con l`Agenzia delle entrate, ha messo in evidenza che, dati i tempi assai ristretti per il pagamento, non vi sono ragioni che ostacolano la possibilità di effettuare il versamento del tributo e della maggiorazione Tares con il modello F24 anche per i comuni che non sono convenzionati. La sola condizione è che si utilizzino i codici tributo istituiti per la Tares con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013 e ciò da un lato per garantire la regolarità e tempestività dei flussi finanziari ed informativi destinati ai comuni, dall'altro per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, compresi gli enti pubblici. Resta sempre ferma la possibilità di effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente postale di cui all'art. 14, comma 35, del dl n. 201 del 2011 creato per la Tares. Pertanto si potrà pagare tramite un unico modello F24 sia la Tarsu e sia la maggiorazione Tares, indicando i rispettivi codici tributo. Oltre che per le ragioni pratiche di evitare disagi ai contribuenti e gettare nel caos i singoli comuni, la soluzione prospettata, secondo il Dipartimento, risponde anche a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, lett. c) del dl n. 35 del 2013 il quale dispone che la maggiorazione Tares pari a 0,30 euro a mq è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo don F24 o con bollettino postale. Iva sulla Tia Altro problema affrontato dalla question time in Commissione Finanze ad un quesito proposto dall'On. Paglia riguarda la possibilità di consentire agli utenti che sono anche soggetti passivi Iva di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sulla, la Tia1 o la Tia2. Il Dipartimento ha innanzitutto evidenziato le criticità derivanti dal comma 4-quater dell'art. 5 del dl n. 102 del 2013 precisando che la deroga al comma 46 dell'art. 14, del dl n. 201 del 2011 - il quale ha soppresso, tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti- non può assumere la portata di ripristinare i regimi di prelievo sui rifiuti che sono stati espressamente abrogati dal 1° gennaio 2013, dallo stesso comma 46. La norma, infatti, è semplicemente finalizzata a permettere ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe della Tares sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore per il 2012, sia esso la Tarsu, la Tia1 o la Tia2. Alle stesse conclusioni si arriva anche per l'ulteriore disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4-quater - che affronta il caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la Tarsu in vigore nell'anno 2012- giacchè detta norma potrebbe avere soltanto la finalità di disciplinare la particolare ipotesi in cui nell'anno 2012 i comuni fossero stati in regime di Tarsu, precisando che in tale ipotesi si può fare ricorso solo a proventi derivanti dalla fiscalità generale del comune. Pertanto la deroga al comma 46 dell'art. 14 del dl n. 201 del 2011 deve ritenersi limitata solo all'aspetto relativo ai costi. Il Dipartimento precisa, infine che ove si ritenesse, invece, che la norma abbia inteso ripristinare i precedenti prelievi sui rifiuti non sembrano sussistere questioni relative all'applicabilità dell'Iva sulla Tia, in quanto come precisato nella circolare n. 328 del 1997 l'Iva è detraibile solo se è relativa a beni e servizi utilizzati per realizzare operazioni imponibili, e non occorre comunque attendere la loro utilizzazione. Viene inoltre richiamata la circolare n. 8 /E del 13 marzo 2009 dell'agenzia delle entrate dove si chiarisce che l'esercizio del diritto alla detrazione per i beni e i servizi acquistati deve limitarsi alle soloìe imposte dovute, quelle cioè corrispondenti ad operazioni soggette ad Iva e versate in quanto dovute, e non si estende all'imposta addebitate solo perché indicata in fattura, come del resto statuiti dalla Corte di Giustizia europea ( causa C-342/87) e dalla Corte di Cassazione ( sent. 1607/08, n 1607). FONTE: ITALIA OGGI |