A fronte dell'approssimarsi della fine dell'anno, molti Comuni si stanno apprestando ad effettuare l'attività di accertamento dell'Imu 2012. L'accelerazione di questa attività, che può normalmente essere effettuata entro il termine di decadenza del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, è dettata da una pluralità di ragioni. In primo luogo, c'è l'esigenza di verificare la correttezza dei versamenti 2012, soprattutto con riferimento alle abitazioni principali e alle pertinenze, così come per i fabbricati iscritti in categoria D; per queste due tipologie di immobili, l'esenzione accordata ai primi nel 2013 ed il trasferimento della spettanza dei relativi versamenti all'Erario per i secondi ha determinato la compensazione del minor gettito da parte dello Stato sulla base dei dati di versamento relativi al 2012, per cui il loro controllo e la loro correzione da parte dei Comuni risulta fondamentale per verificare la correttezza dei trasferimenti compensativi. In secondo luogo, c'è da considerare le comunicazioni effettuate dai contribuenti che abbiano commesso errori in sede di versamento, non più rimediabili in sede di ravvedimento operoso, ma nello stesso tempo non facilmente correggibili dai Comuni, in tutti i casi in cui gli errori abbiano coinvolto il versamento della quota di spettanza dello Stato. Non va dimenticato, poi, il fatto che la previsione contenuta nell'articolo 13, comma 11 del Dl 201/2011 ha attribuito ai Comuni la spettanza dell'intera imposta accertata in relazione al 2012, anche per quanto riguarda la quota statale con le relative sanzioni ed interessi, per cui la spinta ai Comuni a svolgere questa attività di accertamento ancora prima della scadenza dei termini per l'eventuale ravvedimento operoso da parte dei contribuenti deriva proprio dalla consapevolezza di poter introitare importi che, se fossero versati dai contribuenti tramite ravvedimento operoso, sarebbero invece parzialmente di competenza dello Stato. In sede di ravvedimento operoso, i contribuenti sarebbero infatti tenuti a utilizzare i medesimi codici previsti per il versamento ordinario, cumulando le sanzioni e gli interessi con la maggiore imposta dovuta, per cui il versamento dell'imposta dovuta per il 2012 dovrebbe essere effettuato distinguendo la quota statale da quella comunale. Sotto questo profilo, ha creato molti dubbi nei Comuni il fatto che la previsione dettata dall'articolo 13, comma 11 del Dl 201/2011 sia stata abrogata dall'articolo 1, comma 380, lettera h) della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013). Questa abrogazione ha infatti portato a ritenere che l'attività di accertamento per il 2012 non avrebbe più potuto essere effettuata dai Comuni, se non con riferimento alla propria quota d'imposta. In realtà, va evidenziato che l'articolo 13, comma 11 è stato abrogato nell'ambito della legge di stabilità 2013, ma soltanto con riferimento agli anni 2013 e 2014 (essendo stati mutati in quella disposizione i criteri di ripartizione dell'imposta tra Comuni e Stato, oggi riguardante i soli immobili di categoria D), per cui questa disposizione continuerà comunque ad operare in sede di accertamento dell'anno 2012. In merito, va inoltre evidenziato che la medesima disposizione è stata da subito reintrodotta dall'articolo 10, comma 4-quater del Dl 35/2013, convertito in legge 64/2013, con riferimento all'accertamento della maggiore imposta dovuta a titolo di quota erariale 2013 sui fabbricati di categoria D. Di conseguenza, anche in relazione al 2013 l'attività di accertamento da parte dei Comuni continuerà a riguardare anche la quota statale dell'imposta. Negli avvisi di accertamento relativi all'anno 2012, i Comuni dovranno in ogni caso distinguere le somme dovute a titolo di quota statale da quelle dovute al Comune (richiamando anche i relativi codici tributo del modello F24), in modo da permettere ai contribuenti la verifica degli errori commessi, specificando tuttavia che - a seguito dello svolgimento dell'attività di accertamento - tutte le somme diventeranno di spettanza del Comune, a favore del quale dovrà quindi essere effettuato il versamento dell'intero importo accertato, sia con riferimento alla maggiore imposta dovuta, che alle relative sanzioni ed interessi. FONTE: IL SOLE 24 ORE |