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648 Posts

Scritto - 21/05/2013 :  20:25:48  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Sono tantissimi i sindaci uscenti, tra quelli a capo dei 719 Comuni che andranno al voto il prossimo 26/27 maggio, ad essersi (auto)esentati dal dovere politico-amministrativo di redigere la relazione di fine mandato. Uno strumento previsto dal Dlgs 149/2011 (articolo 4), quello che ha introdotto il "fallimento politico" per gli amministratori incapaci. Ad obbligo vigente, sarebbero stati quindi in molti i primi cittadini, i responsabili del servizio finanziario o i segretari comunali ad essere "sanzionati". La legge 231/2013, di conversione al Dl 174, ha infatti integrato l'originaria disciplina prevedendo a carico degli inadempienti la riduzione del 50%, rispettivamente, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, afferenti alle tre mensilità successive.

L'importante strumento ricognitivo è stato insediato nell'ordinamento per far sì che i cittadini chiamati al voto assumessero le necessarie informazioni sulla gestione dell'amministrazione municipale uscente. Una conoscenza a 360°. La relazione avrebbe dovuto fare chiarezza: 1) sul sistema e sugli esiti dei controlli interni; 2) sui rilievi della Corte dei Conti; 3) sul rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla conversione verso i fabbisogni standard; 4) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, riferita anche alle partecipate; 5) sulla quantificazione dell'indebitamento.

L'adempimento tuttavia è stato del tutto trascurato in occasione delle elezioni comunali/provinciali del maggio 2012 a causa della mancata adozione dello schema ministeriale (Interno), ma anche perché, a suo tempo, non era costituito il previsto Tavolo tecnico interistituzionale (articolo 4, comma 2, Dlgs 149/2011). Un organismo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica chiamato a conoscere del contenuto della relazione certificata dall'organo di revisione del relativo ente locale.
L'handicap è stato superato dalla modifica introdotta dalla legge 213/2013 che ne ha previsto, in ogni modo, l'assolvimento.

Recentemente, si è registrato un passo avanti sul piano amministrativo. La Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel febbraio 2013, ha dato la prevista Intesa sullo schema elaborato dall'allora ministro dell'Interno. Nonostante ciò non è dato modo di riscontrare a tutt'oggi la pubblicazione del decreto sulla «Gazzetta Ufficiale», sul cui testo è legittimo però manifestare più di un dubbio, attesa la sua parzialità rispetto alla ratio e alle previsioni normative.

Dunque, anche le prossime elezioni vedranno i sindaci graziati rispetto al loro inadempimento. Invero qualcuno ha provato a redigere la relazione. Lo ha fatto "a mano libera", cioè redigendola secondo propria convenienza. Un modo utile per aggirare lo spirito che ne ha previsto l'istituzione. Ma anche per cogliere l'occasione per erigersi, così come è successo, a salvatore della propria città, attesi i disastri a suo tempo ereditati.

Insomma, anche questa volta si è offerta l'occasione per fare ricorso alla solita scusa di retroagire (a quanto si vuole) le colpe amministrative che hanno disastrato i conti municipali. Fortunatamente ci penserà la relazione di inizio mandato, cui tutti i sindaci neoeletti saranno obbligati.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

Valeriana
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