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vincenti

1029 Posts

Scritto - 26/08/2008 :  13:27:32  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Con il decreto 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, gli enti locali nella costruzione del proprio bilancio di previsione dovranno tenere conto delle disposizioni in materia di indebitamento previste dall’art. 77-bis della legge di conversione citata, che va ad integrare quelle già contenute nell’art. 204 del Tuel.
Come noto, il testo unico stabilisce un tetto all’importo annuale degli interessi passivi su mutui che sommato a quello dei prestiti già emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello delle garanzie prestate ai sensi dell’art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non può essere superiore al 15% dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo esercizio precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei prestiti.
Questa norma di carattere generale male si adatta a realtà molto diverse fra enti e non si rivela utile ai fini del raggiungimento della riduzione dello stock di indebitamento rispetto al pil come stabilito dai parametri di Mastricht. Nell’ottica di recepire meglio i principi comunitari, la manovra ha ritoccato le disposizioni vigenti al riguardo nell’ottica di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine le province ed i comuni potranno aumentare, a partire dal 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente fissata, con proiezione triennale e distintamente per comuni e province, con decreto del ministero dell’economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economico. Resta comunque valido il limite di indebitamento previsto dall’art. 204 del tuel.
Gli enti locali potranno cioè aumentare il proprio debito non avendo più come unico vincolo quello del limite stabilito dal tuel ma anche un limite soggettivo calcolato in termini percentuali sul proprio debito risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. L’incremento non sarà perciò uguale per tutti gli enti. Saranno penalizzati quegli enti che già presentano un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura fissata con decreto del ministero dell’economia. Per questi la percentuale prevista dal decreto è ulteriormente ridotta di un punto. Il rapporto percentuale, rideterminato con cadenza triennale, diventerà perciò un elemento di estrema importanza per gli enti locali in quanto misura la capacità di ogni ente di far fronte al rimborso del proprio debito con le entrate correnti. In sostanza il valore percentuale fissato mette in evidenza in che misura le entrate del titolo I e del III del bilancio dell’ente costituiscono copertura finanziaria per il debito residuo relativo ai prestiti contratti dall’ente nel corso degli anni.

g.vincenti
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