Tutte le indennità devono essere ripropozionate al part-time salvo i compensi di roduttività la cui regolamentazione è rimessa alla contrattazione decentrata.
10. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
Circa il retribuzione di risultato al personale PO e alle Alte professionalità è matematicamente applicabile in quanto la retribuzione di riferimento è part-time e pertanto dimezzata PPLICANDO la percentuale, variabile dal 10 al massimo del 25%, secondo le decisioni operate dall'amministrazione, che insistono sul una retribuzione di posizione propozionata. Mentre è possibile il part-time per le PO (CCNL 2004) nei contratti non mi sovviene una norma identica per le AF.