Vengo a porvi il seguente quesito: Premessa: 1)Comune con una popolazione di 11.000 abitanti- 2)Non è stato rispettato il Patto di Stabilità anno 2012- 3)Il rapporto tra spesa corrente e spesa del personale (anno 2012) è pari al 30%- 4)Il comune gestisce autonomamente in economia con proprio personale una farmacia comunale (n.1 direttore e n.2 Collaboratori Farmacisti) e la spesa per detto personale viene interamente garantita con le entrate della farmacia. 5)Nell'anno 2011 uno dei due collaboratori farmacisti si è dimesso e, per il funzionamento della farmacia, si è provveduto ad assunzioni a tempo determinato di personale esterno in attesa della copertura del posto. 6)Nel piano di fabbisogno del personale 2012-2014 è stato regolarmente previsto per il 2013 la copertura del posto del farmacista.
ATTESO che l’art.26 del CCNL del 14.09.2000 – Comparto Enti Locali testualmente recita: “Il dipendente il cui rapporto si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni”. Omissis…… “Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente”;
Domanda:
Alla luce di quanto sopra esposto e' possibile procedere alla ricostituzione del posto del farmacista dimissionario che ha presentato istanza di riassunzione?
Grazie.
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