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angelo60
59 Posts |
Scritto - 30/03/2013 : 12:24:50
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Art. 76, comma 7, D.L. 112/2008, divieto di assunzione a qualsiasi titolo per gli enti locali in caso di incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti, ovvero assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Vorrei una conferma sul dato da prendere in considerazione ai fini del suddetto calcolo per quanto riguarda la voce “SPESA DEL PERSONALE”, ossia se va considerata la spesa del personale come definita dall’art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, al netto delle componenti escluse (rinnovi contrattuali, incentivi progettazione, assunzioni stagionali vigili ex art. 208, ecc.), ossia quella effettiva al lordo delle componenti escluse (tutto l’intervento 1^, l’Irap e l’intervento 3^ per CO.CO.CO. e somministrazione lavoro).
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Toni
51 Posts |
Scritto - 02/04/2013 : 20:02:40
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Secondo la Corte dei conti nel rapporto tra spesa di personale al numeratore le spese di personale vanno conteggiate prendendo in considerazione tutto l'int. 01, l'Irap e i co.co.co. Tieni presenti che devi considerare anche le spese di personale delle società partecipate, da calcolare nel modo previsto nella Circolare della Corte dei conti sez Autonomie n. 14 del 30/11/2011. Saluti toni
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michele
69 Posts |
Scritto - 02/04/2013 : 22:27:30
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già che ci siete tenete presente cosa ha detto la corte conti veneto con delibera del 2013 a riguardo, in particolare su come calcolare il denominatore (per il numeratore valgono le considerazioni della sezione autonomie citata da Toni). I valori possono cambiare di molto, per una volta tanto a favore dei comuni.
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