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648 Posts

Scritto - 11/03/2013 :  14:00:45  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Comunicato dell'8 marzo 2013
Alcuni chiarimenti su nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali Estrazione dei nominativi


In ordine alle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, a seguito di alcuni quesiti pervenuti, si rammenta che, come già indicato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2012,i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente.

In altri termini, la graduatoria che si viene a determinare ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente; ne consegue che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuovo procedimento di estrazione.

Sostituzione di un componente e individuazione del Presidente negli organi collegiali

Inoltre, le nuove modalità di scelta si applicano anche nel caso debba procedersi alla sostituzione di un singolo componente del collegio nominato con le previgenti disposizioni, mediante estrazione del nominativo riferito al componente da sostituire. In tali casi, ai fini dell’individuazione del Presidente del collegio, occorre distinguere se il componente dimissionario o cessante dalla carica rivestiva o meno le funzioni di presidente.

Qualora il componente dimissionario o cessante dalla carica non rivestiva le funzioni di presidente, le stesse continuano ad essere svolte dal presidente come precedentemente individuato. Nel caso in cui il componente dimissionario o cessante dalla carica sia il Presidente, ai fini dell’individuazione del nuovo presidente del collegio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno n. 23 del 2012, con riferimento agli incarichi svolti dai tre componenti dell’organo ricostituito. A tal fine va fatto riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco (articolo 3 del predetto decreto) e restando, quindi, esclusa la possibilità di considerare incarichi in corso di svolgimento.

FONTE: MINISTERO INTERNO

Valeriana
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