COMUNI NUOVI PARAMETRI DI DEFICITARIETA' di Eugenio PISCINO
Con decreto del 18 febbraio 2013 il ministro dell'interno ha fissato i nuovi parametri obiettivi ai fini dell'individuazione della condizione di ente strutturalmente deficitario. Tali parametri si applicano al triennio decorrente dal 2013, per l'approvazione dei documenti con scadenza nell'anno e, pertanto, troveranno applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. Il Tuel prevede, all'articolo 242 così come modificato dal dl n. 174/2012, che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono quelli che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una tabella contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
Il decreto ministeriale ha confermato, in linea generale, la struttura dei parametri già previsti nel triennio precedente, con decreto del 2009, con l'introduzione di alcune modifiche, necessarie sia per tener conto delle novità legislative sia per dettagliare meglio alcuni parametri. Delle novità introdotte, la prima riguarda i parametri nn. 2 e 3, sul volume dei residui attivi provenienti, rispettivamente, dalla gestione di competenza e complessivi. Dal volume dei residui, del Titolo I e III, sono esclusi quelli provenienti dal fondo sperimentale di riequilibrio e, in futuro, dal fondo di solidarietà comunale; a differenza del precedente decreto sono considerati, invece, i residui attivi provenienti dall'addizionale all'Irpef.
Questa novella determina sicuramente un peggioramento dei due parametri, che non possono superare il 42 e il 65% dell'accertamento delle entrate della gestione di competenza, relativa agli stessi Titoli I e III, con le suddette esclusioni. Il peggioramento è dovuto al fatto che il fondo sperimentale è incassato, per la quasi totalità, nell'esercizio di competenza, mentre invece l'addizione all'Irpef è trattenuta dal sostituto d'imposta l'anno successivo, rispetto a quello di riferimento.
Il parametro sulla spese di personale è considerato deficitario allorquando è superiore al 40% delle entrate correnti per i comuni sotto i 5 mila abitanti, al 39 per i comuni fino a 30 mila abitanti e superiore al 38 per i restanti comuni. La novità del decreto in commento riguarda la consistenza delle spese di personale che debbono comprendere anche quelle sostenute per le società partecipate, gli uffici di supporto, i contratti di collaborazione e di somministrazione. Il valore deve essere calcolato al netto dei contributi finalizzati, con detrazione sia dal numeratore che dal denominatore. Modifiche più marginali si registrano anche per il parametro n. 5 e n. 10. Il primo è relativo all'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che è considerato deficitario se è superiore allo 0,5% delle entrate correnti.
La novità è data dal fatto che è necessario considerare tali procedimenti anche se non hanno prodotto vincoli sulla cassa. Il decimo e ultimo parametro è relativo al ripiano degli squilibri in sede di provvedimenti di salvaguardia ed è considerato deficitario quando le misure di alienazione dei beni o l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è superiore al 5% delle spese correnti. Il decreto chiarisce che è fatta salva la novella legislativa introdotta dal comma 445 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013, che dispone che i proventi dell'alienazione dei beni disponibili possono essere utilizzati soltanto per finanziare eventuali squilibri di parte capitale. Restano, invece, invariati rispetto al decreto ministeriale del 2009 i restanti parametri.
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