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648 Posts

Scritto - 28/02/2013 :  14:58:49  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
La sentenza n. 1889, depositata in data 20 febbraio 2013, del T.A.R. Lazio, sezione II, offre un excurs normativo ed interpretativo riguardo a quanto in oggetto.

Di seguito, la sintesi degli indirizzi della magistratura amministrativa.

Sulla validità delle graduatorie:

- la vigenza triennale delle graduatorie è stata sancita dall'art. 3, comma 87, della legge 244/2007 che ha aggiunto il comma 5-ter all'articolo 35 del d.lgs. 165/2001;

- l'art. 1, comma 4, del d.l. 216/2011 (convertito in legge 14/2012) ha disposto la proroga dell'efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003, fino al 31 dicembre 2012;

- da ultimo, l'art. 1, comma 388, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il predetto termine.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che la disposizione introdotta dalla precitata legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 87, legge 244/2007) ha abbandonato la struttura formale della disciplina della mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per i seguenti elementi di novità:

- conferma della validità triennale, decorrente dalla pubblicazione, quale istituto ordinario (a regime) per le procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale sui concorsi (d.p.r. 487/1994);

- l'istituto generale dello scorrimento delle graduatorie valide è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo;

- stante la ratio, la norma in contesto va estesa anche alle procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore.
Sullo scorrimento della graduatoria in rapporto alla diversa scelta di indire un nuovo concorso, le seguenti precisazioni:

- è superata la tesi tradizionale secondo cui la determinazione di indire una nuova procedura non richiede alcuna motivazione;

- altrettanto da respingere l'estrema tesi secondo la quale si trattarebbe di una decisione insindacabile da parte del giudice amministrativo;

- al contempo, non è condivisibile la differente prospettazione in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, per il solo fatto della vacanza e disponibilità della posizione in organico;

- nei casi di vacanza di organico, l'amministrazione è tenuta, in ogni caso, ad assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alle proprie disponibilità finanziarie, alle scelte programmatiche ed a tutti gli elementi, di fatto e di diritto, rilevanti nella situazione concreta per pervenire, così, alla determinazione se procedere, o meno, al recluamento del personale;

- fissata la discrezioalità del "se" assumere, l'amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità di reclutamento prescelte, dando conto dell' eventuale esistenza di graduatorie valide ed efficaci al momento dell'indizione di un nuovo concorso;

- nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso;

- nell'ordinamento, quindi, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per una nuova procedura e lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace ove quest'ultima modalità rappresenta la regola generale, mentre la prima costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione che dia anche conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

Alcune particolari fattispecie, ove circostanze di fatto, possono giustificare l'opportunità di derogare alla regola generale appena sopra illustrata:

- processi di stabilizzazione di personale precario, in attuazione di regole speciali in materia, ma - comunque - da valutare comparativamente con le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria; pertanto, con un rilevante, ma delicato, potere per l'amministrazione di valutazione discrezionale dei contrapposti interessi coinvolti;

- intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla specifica procedura di reclutamento, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e/o ai requisiti di partecipazione;

- un risalto determinante assume anche l'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per cui si indice il nuovo concorso in quanto presenti significative distinzioni rispetto a quello descritto nel bando su cui si è formata la precedente graduatoria.

Valeriana
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